Corte costituzionale
Ordinanza n. 87/2011
Corte cost., ord. 11 marzo 2011, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 87/2011
- Data di deposito
- 11 marzo 2011
- Data di decisione
- 7 marzo 2011
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:87
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-ter n. 10-A), deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 maggio 1953
Massime
Massima n. 35488
È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di un procedimento penale per il reato di diffamazione a carico di un deputato, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultima, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 28 ottobre 2009. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: da un lato, infatti, sia il giudice ricorrente, sia la Camera dei deputati sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Taranto, nei confronti della Camera dei deputati;
dispone:
a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Taranto, della presente ordinanza;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la Cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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