Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/2011

Corte cost., ord. 11 marzo 2011, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
87/2011
Data di deposito
11 marzo 2011
Data di decisione
7 marzo 2011
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:87

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-ter n. 10-A), deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35488

È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di un procedimento penale per il reato di diffamazione a carico di un deputato, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultima, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 28 ottobre 2009. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: da un lato, infatti, sia il giudice ricorrente, sia la Camera dei deputati sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Taranto, nei confronti della Camera dei deputati;

dispone:

a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Taranto, della presente ordinanza;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la Cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze