Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/2011

Corte cost., ord. 18 febbraio 2011, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
57/2011
Data di deposito
18 febbraio 2011
Data di decisione
9 febbraio 2011
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:57

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett. d), delibera legislativa Regione Siciliana n. 568 del 13 luglio 2010
  • art. 3, comma 1, lett. e), delibera legislativa Regione Siciliana n. 568 del 13 luglio 2010
  • art. 3, comma 1, lett. f), delibera legislativa Regione Siciliana n. 568 del 13 luglio 2010
  • art. 3, comma 1, lett. g), delibera legislativa Regione Siciliana n. 568 del 13 luglio 2010
  • art. 4, comma 5, delibera legislativa Regione Siciliana n. 568 del 13 luglio 2010
  • art. 4, comma 6, delibera legislativa Regione Siciliana n. 568 del 13 luglio 2010
  • art. 4, comma 7, delibera legislativa Regione Siciliana n. 568 del 13 luglio 2010
  • art. 4, comma 8, delibera legislativa Regione Siciliana n. 568 del 13 luglio 2010

Parametri

  • art. 14, lett. g), statuto regione Sicilia
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 7, comma 1, lett. e), decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000
  • decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 11, comma 9, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 11, comma 10, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 11, comma 10, bis, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 11, comma 10, ter, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 86, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 87, comma 2, lett. g), decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 55, direttiva CE n. 18 del 31 marzo 2004

Massime

Massima n. 35390

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. d ), e ), f ) e g ), e 4, commi 5, 6, 7 e 8, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana n. 568 del 13 luglio 2010 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), promosse dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. e 14, lett. g ), dello statuto regionale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 3 agosto 2010, n. 16, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura. L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. Nello stesso senso, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 212/2010, n. 183/2010, n. 175/2010, n. 304/2008, n. 229/2007 e n. 147/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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