Corte costituzionale
Ordinanza n. 38/2011
Corte cost., ord. 9 febbraio 2011, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 38/2011
- Data di deposito
- 9 febbraio 2011
- Data di decisione
- 7 febbraio 2011
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:38
Norme oggetto del giudizio
- (Doc. IV-quater, n. 22), deliberazione del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 maggio 1953
Massime
Massima n. 35322
È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di un procedimento civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti di un senatore in relazione ad alcuni commenti e valutazioni da questi espresse nel corso di un programma televisivo, dalla Corte di appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 30 giugno 2004. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: da un lato, infatti, sia il giudice ricorrente, sia il Senato della Repubblica sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; d'altro lato, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dalla Corte di appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica;
dispone:
che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte di appello di Roma;
che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la Cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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