Corte costituzionale
Ordinanza n. 337/2011
Corte cost., ord. 16 dicembre 2011, n. 337
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 337/2011
- Data di deposito
- 16 dicembre 2011
- Data di decisione
- 12 dicembre 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:337
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 36008
É manifestamente inammissibile, perché irrilevante nel giudizio 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, escludendo dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici, accorderebbe una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico. L'eventuale accoglimento della questione, infatti, non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile, perché una condotta può essere assunta a fonte di responsabilità civile solo se l'agente abbia violato un preciso obbligo giuridico vigente al momento in cui la condotta fu posta in essere. Sui limiti dell'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale riguardo a comportamenti conformi alla norma anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, v. sent. n. 202 del 1991; ord. n. 71 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici», sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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