Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/2011

Corte cost., ord. 16 dicembre 2011, n. 337

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
337/2011
Data di deposito
16 dicembre 2011
Data di decisione
12 dicembre 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:337

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 47 del 8 febbraio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 36008

É manifestamente inammissibile, perché irrilevante nel giudizio 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, escludendo dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici, accorderebbe una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico. L'eventuale accoglimento della questione, infatti, non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile, perché una condotta può essere assunta a fonte di responsabilità civile solo se l'agente abbia violato un preciso obbligo giuridico vigente al momento in cui la condotta fu posta in essere. Sui limiti dell'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale riguardo a comportamenti conformi alla norma anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, v. sent. n. 202 del 1991; ord. n. 71 del 2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici», sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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