Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/2011

Corte cost., ord. 23 novembre 2011, n. 313

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
313/2011
Data di deposito
23 novembre 2011
Data di decisione
21 novembre 2011
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:313

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 22 luglio 2009

Parametri

  • art. 96, comma 1, Costituzione
  • art. 9, comma 3, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 35959

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di cassazione nei confronti del Senato della Repubblica, con il quale è stato richiesto alla Corte costituzionale di dichiarare - in relazione alla deliberazione assunta dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 luglio 2009, con la quale dichiarava il carattere ministeriale dei reati di ingiuria e diffamazione contestati al senatore Roberto Castelli ai danni dell'onorevole Oliviero Diliberto in riferimento a talune espressioni profferite dal primo nei confronti del secondo nel corso della trasmissione televisiva Telecamere, trasmessa il 21 marzo 2004 - che non spettava al Senato della Repubblica deliberare, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'art. 96 Cost., che le frasi pronunciate dall'allora Ministro della giustizia Roberto Castelli nel corso della predetta trasmissione, oggetto del procedimento penale in relazione al quale pende ricorso per cassazione, integravano un reato avente natura ministeriale in quanto commessi nell'esercizio delle funzioni. Sotto il profilo del requisito soggettivo, vanno riconosciute la legittimazione della Corte di cassazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli - e quella del Senato della Repubblica - quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere cui appartiene - ad esserne parte resistente. Sotto il profilo oggettivo, la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di dichiarare, da parte del Senato della Repubblica, il carattere ministeriale dei reati contestati al parlamentare: e, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale. E' onere del ricorrente per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato provvedere: alla notificazione del ricorso e della ordinanza di ammissibilità al resistente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima al ricorrente da parte della cancelleria della Corte; al successivo deposito, nella cancelleria della Corte, dei citati atti, con la prova dell'avvenuta notifica ed entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dalla Corte di cassazione nei confronti del Senato della Repubblica;

dispone:

che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte di cassazione;

che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la Cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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