Corte costituzionale

Ordinanza n. 307/2011

Corte cost., ord. 11 novembre 2011, n. 307

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
307/2011
Data di deposito
11 novembre 2011
Data di decisione
9 novembre 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:307

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-ter, comma 13, lett. c), decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35939

- Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 1- ter , comma 13, ( recte : art. 1- ter , comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, avente ad oggetto la disciplina della regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari, nella parte in cui dispone che «non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista» dalla stessa coloro i quali abbiano riportato condanna «per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381» del codice di procedura penale e non consente «all'Amministrazione che istruisce il procedimento [di] valutare la gravità del reato, l'allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta» dal lavoratore extracomunitario e «l'attuale pericolosità» del medesimo. Invero, il rilievo formulato dall'interveniente - che sarebbero state dichiarate inammissibili questioni analoghe e che difetterebbe la specifica valutazione di precedenti e di argomenti già svolti dalla Corte - potrebbe comportare la manifesta infondatezza, non la manifesta inammissibilità della questione.

Massima n. 35940

Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità, per omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione delle norme impugnate conforme a Costituzione, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 1- ter , comma 13, ( recte : art. 1- ter , comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, avente ad oggetto la disciplina della regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari, nella parte in cui dispone che «non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista» dalla stessa coloro i quali abbiano riportato condanna «per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381» del codice di procedura penale e non consente «all'Amministrazione che istruisce il procedimento [di] valutare la gravità del reato, l'allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta» dal lavoratore extracomunitario e «l'attuale pericolosità» del medesimo. Infatti, il giudice a quo ha implicitamente, ma chiaramente indicato gli argomenti che impedirebbero di offrire un'interpretazione della norma denunciata in grado di renderla immune dalle censure proposte

Massima n. 35941

- E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 1- ter , comma 13, ( recte : art. 1- ter , comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, avente ad oggetto la disciplina della regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari, nella parte in cui dispone che «non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista» dalla stessa coloro i quali abbiano riportato condanna «per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381» del codice di procedura penale e non consente «all'Amministrazione che istruisce il procedimento [di] valutare la gravità del reato, l'allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta» dal lavoratore extracomunitario e «l'attuale pericolosità» del medesimo. Il giudice a quo , pur censurando l'automatismo del diniego di regolarizzazione conseguente alla condanna irrogata per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. ai quali rinvia la norma censurata, omette di precisare, come sarebbe stato necessario, quale di dette disposizioni rilevi nella fattispecie oggetto del giudizio principale ed, a fortiori , a quale delle molteplici ipotesi dalle stesse previste siano riferibili le censure. Il generico richiamo, infatti, alla circostanza che il ricorrente nel giudizio principale ha riportato condanna «per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p.», senza specificare con la dovuta precisione le aggravanti contestate al ricorrente - indicazione, questa, imprescindibile al fine di stabilire la riconducibilità del reato all'art. 380, comma 2, lettera e), ovvero all'art. 381, comma 2, lettera g), cod. proc. pen. - comporta che la fattispecie normativa rilevante nel processo principale ed oggetto di censura da parte del giudice a quo non risulti puntualmente individuata: omissione di pregnante rilievo, anche perché il rimettente si duole proprio dell'automatismo del diniego dell'istanza di regolarizzazione nel caso di sentenza di condanna irrogata per reati di differente rilevanza penale. Le evidenziate carenze in punto di descrizione della fattispecie e di esatta identificazione della fattispecie normativa censurata - cui non è possibile porre rimedio né mediante un'identificazione meramente congetturale (operata cioè sulla scorta dei soli elementi di fatto genericamente indicati dal rimettente) dell'ipotesi di reato per la quale vi è stata condanna, né mediante l'esame degli atti processuali, non consentita in ossequio al principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - precludono lo scrutinio nel merito della questione. - Sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v. da ultimo, la citata ordinanza n. 260 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia-Giulia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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