Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/2011

Corte cost., ord. 4 novembre 2011, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
288/2011
Data di deposito
4 novembre 2011
Data di decisione
18 ottobre 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:288

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35898

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 3, primo periodo, dell'art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo risultante dall'art. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che, «Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione [...], l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali», e cioè nella parte in cui prevede l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di comunicare alternativamente al sostituto d'imposta od al sostituito l'esito della liquidazione, in quanto le lacune nella descrizione della fattispecie, unitamente alla mancata individuazione delle ragioni di invalidità della cartella emessa ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui questa non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rendono non motivata l'affermazione del rimettente circa l'evidenza del «carattere decisivo e di assoluta rilevanza» della sollevata questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 3, primo periodo, dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nel testo risultante dall'art. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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