Corte costituzionale
Ordinanza n. 285/2011
Corte cost., ord. 28 ottobre 2011, n. 285
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 285/2011
- Data di deposito
- 28 ottobre 2011
- Data di decisione
- 17 ottobre 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:285
Parametri
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 35892
E' inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, nei confronti del Tribunale di Trento, sezione civile, in quanto talune statuizioni contenute nella pronuncia del Tribunale sarebbero lesive delle prerogative di indipendenza assicurate dall'art. 108, secondo comma, Cost. al pubblico ministero presso la Corte dei Conti perché non rispettose dell'obbligo di diligenza nell'espletamento della funzione giudiziaria necessario al fine di non pregiudicare le prerogative costituzionali spettanti ad altro potere; e ciò per carenza sia del profilo soggettivo che oggettivo. Quanto al primo infatti la Procura ricorrente rivendica la sua legittimazione solo in quanto organo astrattamente titolare del potere giurisdizionale ma al di fuori dell'esercizio concreto delle funzioni ad essa assegnate quanto al secondo invece il ricorso si risolve in una censura della motivazione della sentenza, mentre non rientra nei poteri di questa Corte sindacare il percorso logico argomentativo in virtù del quale il giudice ha ritenuto non diffamatorio il giudizio espresso dal giornalista nell'articolo oggetto del giudizio civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, nei confronti del Tribunale di Trento, sezione civile, in composizione monocratica, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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