Corte costituzionale
Ordinanza n. 279/2011
Corte cost., ord. 21 ottobre 2011, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 279/2011
- Data di deposito
- 21 ottobre 2011
- Data di decisione
- 17 ottobre 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:279
Norme oggetto del giudizio
- 1R 1/VA/2011, deliberazione consiglio superiore magistratura del 13 aprile 2011
Parametri
- art. 104, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 35882
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'avv. Matteo Brigandì nei confronti del Consiglio superiore della magistratura in riferimento alla deliberazione ed a taluni atti del relativo procedimento, con cui è stata dichiarata la sua decadenza da componente del Consiglio, in quanto difettano palesemente i presupposti dello stesso. Quanto al profilo soggettivo, deve escludersi che la deliberazione di decadenza di un proprio componente pronunciata da un organo di rilevanza costituzionale valga a trasformare tale componente - sicuramente privo, uti singulus , del carattere di potere dello Stato finché faccia parte dell'organo - in organo «competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere» una volta che ne sia estromesso, mancando un atto o comportamento esterno dell'organo e rilevando solo una deliberazione interna, esercizio di una prerogativa tipica dello stesso. Difetta, altresì, il requisito oggettivo del conflitto, posto che questo è destinato a garantire la sfera delle attribuzioni costituzionalmente presidiate da ingerenze usurpative o menomative, mentre esso non costituisce strumento generale di tutela dei diritti costituzionali per i quali è azionabile lo specifico rimedio del reclamo in sede giurisdizionale comune. D'altra parte, ove si ritenesse che la deliberazione di decadenza per incompatibilità di un proprio componente pronunciata da un organo di rilevanza costituzionale interferisca sulla composizione dell'organo stesso sì da incidere sul corretto esercizio delle sue funzioni, si vanificherebbe una essenziale attribuzione di autotutela degli organi di rango costituzionale rappresentata dall'esercizio del potere di verifica delle compatibilità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dall'avv. Matteo Brigandì nei confronti del Consiglio superiore della magistratura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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