Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/2011

Corte cost., ord. 21 ottobre 2011, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
279/2011
Data di deposito
21 ottobre 2011
Data di decisione
17 ottobre 2011
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:279

Norme oggetto del giudizio

  • 1R 1/VA/2011, deliberazione consiglio superiore magistratura del 13 aprile 2011

Parametri

Massime

Massima n. 35882

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'avv. Matteo Brigandì nei confronti del Consiglio superiore della magistratura in riferimento alla deliberazione ed a taluni atti del relativo procedimento, con cui è stata dichiarata la sua decadenza da componente del Consiglio, in quanto difettano palesemente i presupposti dello stesso. Quanto al profilo soggettivo, deve escludersi che la deliberazione di decadenza di un proprio componente pronunciata da un organo di rilevanza costituzionale valga a trasformare tale componente - sicuramente privo, uti singulus , del carattere di potere dello Stato finché faccia parte dell'organo - in organo «competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere» una volta che ne sia estromesso, mancando un atto o comportamento esterno dell'organo e rilevando solo una deliberazione interna, esercizio di una prerogativa tipica dello stesso. Difetta, altresì, il requisito oggettivo del conflitto, posto che questo è destinato a garantire la sfera delle attribuzioni costituzionalmente presidiate da ingerenze usurpative o menomative, mentre esso non costituisce strumento generale di tutela dei diritti costituzionali per i quali è azionabile lo specifico rimedio del reclamo in sede giurisdizionale comune. D'altra parte, ove si ritenesse che la deliberazione di decadenza per incompatibilità di un proprio componente pronunciata da un organo di rilevanza costituzionale interferisca sulla composizione dell'organo stesso sì da incidere sul corretto esercizio delle sue funzioni, si vanificherebbe una essenziale attribuzione di autotutela degli organi di rango costituzionale rappresentata dall'esercizio del potere di verifica delle compatibilità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dall'avv. Matteo Brigandì nei confronti del Consiglio superiore della magistratura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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