Corte costituzionale
Ordinanza n. 260/2011
Corte cost., ord. 30 settembre 2011, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 260/2011
- Data di deposito
- 30 settembre 2011
- Data di decisione
- 19 settembre 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 5, legge n. 81 del 25 marzo 1993
- art. 29, comma 6, legge n. 81 del 25 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 35844
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, dell'art. 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), che, nell'ambito delle elezioni amministrative, incrimina la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale di qualsiasi genere, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. La questione prospettata è infatti pregiudicata dalle gravi carenze che inficiano la descrizione della fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo , risultando omessa l'indicazione dei dati necessari per consentire la verifica della rilevanza della questione proposta in relazione alla fattispecie concreta e che non possono essere desunti dall'esame degli atti processuali, non consentito in ossequio al principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. Inoltre, sotto altro profilo, l'ordinanza presenta un petitum oscuro o, comunque, ambiguo, perché non spiega se ritiene che si debba pervenire ad una sentenza caducatoria della norma censurata oppure se intenda ottenere una pronunzia che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma stessa nella parte in cui punisce la condotta incriminata con la multa anziché con una sanzione amministrativa pecuniaria di corrispondente importo. Sulla manifesta inammissibilità derivante da carenza nella descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le richiamate: ordinanze nn. 146 e 85 del 2010; nn. 211 e 181 del 2009
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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