Corte costituzionale
Ordinanza n. 259/2011
Corte cost., ord. 30 settembre 2011, n. 259
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 259/2011
- Data di deposito
- 30 settembre 2011
- Data di decisione
- 19 settembre 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:259
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 35843
È manifestamente inammissibile per carenza di interesse il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, nel corso di un procedimento civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti di un senatore, dalla Corte di appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, il 30 giugno 2004. Le ragioni delle doglianze prospettate dal giudice ricorrente risultano complessivamente già accolte con una precedente pronuncia della Corte, sia con riguardo alla spettanza del potere sia con riguardo all'efficacia dell'atto reputato lesivo. Nella sentenza n. 304 del 2007 era stato, infatti, disposto l'annullamento della deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 maggio 2005, nella parte in cui richiamava la delibera di insindacabilità adottata il 30 giugno 2004 per il procedimento civile avente il medesimo oggetto: da un lato, quindi, risulta esaurita la competenza della Corte a giudicare di una questione che, in quanto connessa a un medesimo atto e relativa a un medesimo fatto, avrebbe il medesimo oggetto di altra questione già risolta nel merito; d'altro lato, la garanzia sancita dall'art. 68, primo comma, Cost., appare dotata di una portata necessariamente integrale, non suscettibile di ottenere diversi effetti ove riferita ai medesimi fatti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, contro il Senato della Repubblica, come specificato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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