Corte costituzionale

Ordinanza n. 241/2011

Corte cost., ord. 22 luglio 2011, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
241/2011
Data di deposito
22 luglio 2011
Data di decisione
6 luglio 2011
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:241

Parametri

  • art. 96, Costituzione
  • legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 35800

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari di quest'ultimo Tribunale, con il quale si chiede che la Corte costituzionale: dichiari che non spettava al primo «esperire indagini» nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, membro della Camera dei deputati, nonché procedere alla richiesta di giudizio immediato relativamente al contestato delitto di concussione, omettendo di trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali, ai sensi dell'art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), «in tal modo precludendo alla competente Camera dei deputati l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all'art. 96 Cost. ed alla legge costituzionale n. 1 del 1989, e comunque senza dare la dovuta comunicazione»; dichiari che non spettava al secondo procedere in via ordinaria ed emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, né affermare, in relazione al contestato delitto di concussione, la natura non ministeriale dello stesso, omettendo di rilevare «la necessaria trasmissione degli atti» al Collegio per i reati ministeriali con i provvedimenti del caso, «in tal modo precludendo alla competente Camera dei deputati l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all'art. 96 Cost. ed alla legge costituzionale n. 1 del 1989, e comunque senza dare la dovuta comunicazione» a quest'ultima; conseguentemente, provveda all'«annullamento delle attività poste in essere e degli atti adottati» dai citati P.M. e G.i.p. Invero, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che le spettano ai sensi dell'art. 96 Cost., mentre la legittimazione a resistere nel presente conflitto va riconosciuta sia al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita - che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in quanto direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 Cost. e, quindi, gravato dall'obbligo di esercitare l'azione penale e di svolgere le attività di indagine a questa finalizzate. Quanto alla sussistenza dei presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione della Camera dei deputati, dall'art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, risultando comunque impregiudicata da tale preliminare valutazione - adottata prima facie ed in assenza di contraddittorio - ogni ulteriore e diversa determinazione concernente la stessa ammissibilità del ricorso, avuto riguardo, fra l'altro, alla natura degli atti asseritamente lesivi e alla sussistenza di un'idonea "materia di conflitto". Stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare, va disposta la notificazione del ricorso e dell'ordinanza anche al Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - Sulla legittimazione la Camera dei deputati a sollevare conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che le spettano ai sensi dell'art. 96 Cost., v. le citate: ordinanza n. 104 del 2011; sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 217 del 1994. - In generale, sulla legittimazione del G.i.p. ad essere parte nel giudizio ex art. 37 della legge n. 87 del 1953, v., tra le molte, la citata sentenza n. 82 del 2011, mentre su quella del Procuratore della Repubblica, in quanto direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 Cost., v. la menzionata ordinanza n. 104 del 2011. - Sulla necessità che sia disposta, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la notifica del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto anche al ramo del Parlamento non ricorrente Stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare, v. sentenza n. 7 del 1996; ordinanze n. 104 del 2011; n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 102 del 2000; n. 470 del 1995, tutte citate in ordinanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Camera dei deputati;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nonché al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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