Corte costituzionale
Ordinanza n. 224/2011
Corte cost., ord. 21 luglio 2011, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 224/2011
- Data di deposito
- 21 luglio 2011
- Data di decisione
- 19 luglio 2011
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-ter, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
- art. 35, comma 7, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
Parametri
Massime
Massima n. 35763
- Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per oscurità del petitum della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10- ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Invero, dal tenore del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione emerge in modo sufficientemente chiaro che oggetto della richiesta del giudice a quo è una pronuncia che escluda l'applicabilità della norma incriminatrice censurata all'omesso versamento dell'IVA relativa all'anno 2005.
Massima n. 35764
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10- ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Invero, quanto al profilo della motivazione sulla rilevanza della questione, il rimettente pone puntualmente in evidenza che all'imputato nel giudizio principale è stato contestato il reato di omesso versamento dell'IVA, risultante dalla dichiarazione annuale, proprio in relazione all'anno di imposta 2005, per un importo superiore alla soglia di punibilità; quanto al profilo della motivazione circa la non manifesta infondatezza, poi, il Tribunale rimettente enuncia, in modo altrettanto chiaro, l'unica ragione che, a suo avviso, renderebbe la norma censurata contrastante, in parte qua , col parametro costituzionale evocato: vale a dire, il fatto che la stessa sottoponga alla medesima pena soggetti che fruiscono di un termine sensibilmente differenziato per eseguire il versamento di imposta penalmente rilevante.
Massima n. 35765
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10- ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Infatti, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo costituisce un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche e, di conseguenza, la circostanza che il debitore di IVA per l'anno 2005 venga a disporre, al fine di eseguire il versamento - o, meglio, per decidere se effettuarlo o meno con la consapevolezza che la sua omissione avrà conseguenze penali - di un termine (peraltro di oltre cinque mesi e mezzo e, dunque, tale da non potersi ritenere intrinsecamente incongruo) minore di quello accordato ai contribuenti per gli anni successivi, non può ritenersi, di per sé, lesiva del parametro costituzionale evocato. Né, infine, può considerarsi lesivo del principio di eguaglianza il fatto che la norma censurata sottoponga allo stesso trattamento sanzionatorio soggetti che fruiscono di termini comunque differenti per il versamento idoneo ad evitare la responsabilità penale, posto che al legislatore è consentito includere in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, spettando, in tali casi, al giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale. - Per l'affermazione secondo cui non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo costituisce un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche, v. ex plurimis , le menzionate pronunce: sentenza n. 94 del 2009; ordinanze n. 61 del 2010, n. 170 del 2009 e n. 212 del 2008; nonché, con particolare riguardo alla disciplina dei termini, le sentenze n. 342 del 2006, n. 489 del 1989 e n. 367 del 1987. - Per l'affermazione secondo cui al legislatore è consentito includere in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, spettando, in tali casi, al giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 250 e n. 47 del 2010, nonché le ordinanze n. 213 del 2000 e n. 145 del 1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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