Corte costituzionale

Ordinanza n. 223/2011

Corte cost., ord. 21 luglio 2011, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
223/2011
Data di deposito
21 luglio 2011
Data di decisione
4 luglio 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:223

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 35762

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio contenga gli avvertimenti circa l'obbligatorietà della retribuzione al difensore nominato d'ufficio e delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 369- bis del codice di procedura penale. Infatti, per un verso, le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta - posto che non viene specificata la fase processuale in cui si trovano i giudizi a quibus e, in tre delle quattro ordinanze di rimessione, non risulta chiarito neanche se il difensore che ha sollevato l'eccezione di costituzionalità sia un difensore di ufficio oppure di fiducia, mentre nella quarta restante non si dice alcunché sulla presenza del difensore -; per altro verso, nelle ordinanze medesime difetta qualsivoglia motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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