Corte costituzionale
Ordinanza n. 223/2011
Corte cost., ord. 21 luglio 2011, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 223/2011
- Data di deposito
- 21 luglio 2011
- Data di decisione
- 4 luglio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 35762
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio contenga gli avvertimenti circa l'obbligatorietà della retribuzione al difensore nominato d'ufficio e delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 369- bis del codice di procedura penale. Infatti, per un verso, le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta - posto che non viene specificata la fase processuale in cui si trovano i giudizi a quibus e, in tre delle quattro ordinanze di rimessione, non risulta chiarito neanche se il difensore che ha sollevato l'eccezione di costituzionalità sia un difensore di ufficio oppure di fiducia, mentre nella quarta restante non si dice alcunché sulla presenza del difensore -; per altro verso, nelle ordinanze medesime difetta qualsivoglia motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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