Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/2011

Corte cost., ord. 21 luglio 2011, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
221/2011
Data di deposito
21 luglio 2011
Data di decisione
4 luglio 2011
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 30, ter, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009
  • art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, decreto-legge n. 103 del 3 agosto 2009
  • legge n. 141 del 3 ottobre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35760

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c ), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 - disposizione che ha ad oggetto il giudizio di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno all'immagine - sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Quanto alla censura relativa all'art. 3 Cost. - conseguente al fatto che la norma escluderebbe dal suo ambito applicativo fattispecie delittuose ben più gravi, ovvero fattispecie anche prive di rilievo penale che siano gravemente pregiudizievoli per l'immagine della p.a. - tale scelta, come già rilevato con la sentenza n. 355 del 2010, può essere considerata non manifestamente irragionevole, perché il legislatore ha ritenuto, nell'esercizio della propria discrezionalità, che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'ente pubblico. Quanto, invece, alla censura di cui all'art. 2 Cost. - in quanto tale norma, come stabilito anche dalla Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, imporrebbe una tutela piena dei diritti della personalità - la sentenza sopra citata ha pure chiarito che la responsabilità amministrativa si caratterizza per una sua peculiare connotazione e che la presenza di un ente collettivo, quale è, nella specie, la pubblica amministrazione, impedisce di ritenere che la tutela costituzionale dei diritti delle persone giuridiche o più ampiamente dei soggetti collettivi debba essere necessariamente la medesima di quella assicurata alle persone fisiche. Precedente specifico sull'argomento è la sentenza n. 355 del 2010. In materia di responsabilità amministrativa v., tra le altre, le sentenze n. 453 e n. 371 del 1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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