Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/2011

Corte cost., ord. 28 aprile 2011, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
159/2011
Data di deposito
28 aprile 2011
Data di decisione
20 aprile 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 6, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 4, comma 10, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 2-ter, comma 1, legge n. 575 del 31 maggio 1965
  • art. 2-ter, comma 3, legge n. 575 del 31 maggio 1965
  • art. 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 31 maggio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 35638

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 4, commi 6 e 10, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e degli artt. 2- ter , commi 1 e 3, e 3- ter , comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui prevedono che i procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, debbano svolgersi - tanto in primo grado che in appello - con rito camerale, non consentendone così la trattazione in udienza pubblica in presenza di una richiesta degli interessati. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 93 del 2010, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione del medesimo parametro evocato dall'odierno rimettente, l'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e l'art. 2- ter della legge n. 575 del 1965, «nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica». Con tale dichiarazione di illegittimità costituzionale - riferendosi essa ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione tanto personali che patrimoniali ed al di là del più ampio complesso di disposizioni oggi coinvolte nello scrutinio - risulta rimossa dall'ordinamento, con efficacia ex tunc , la norma contro cui si rivolgono le censure del giudice a quo , con la conseguenza che la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. Tale profilo di inammissibilità è poi assorbente rispetto a quello, pur riconoscibile, che deriva dal difetto di rilevanza, nel giudizio a quo , della questione concernente il giudizio di primo grado, non risultando dall'ordinanza di rimessione che sia stata formulata nel precedente grado di giudizio alcuna istanza di trattazione in forma pubblica del procedimento. - Per ipotesi di manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta mancanza di oggetto, v., ex plurimis , le richiamate ordinanze n. 306 e n. 78 del 2010 e, con riguardo a questione analoga a quella in esame, sentenza n. 80 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, sesto e decimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e degli artt. 2-ter, primo e terzo comma, e 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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