Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/2011

Corte cost., ord. 12 gennaio 2011, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
14/2011
Data di deposito
12 gennaio 2011
Data di decisione
10 gennaio 2011
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:14

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater, n. 48), deliberazione della Camera dei deputati del 10 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 35248

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 10 febbraio 2005, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile, promosso da un magistrato per il risarcimento del danno arrecatogli dall'asserito contenuto ingiurioso e diffamatorio delle dichiarazioni rese dal deputato nel corso di una trasmissione televisiva. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato, dal momento che sia il giudice ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parti di un conflitto in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene denunciata la menomazione della sfera di attribuzione dell'autorità giudiziaria, garantita da norme costituzionali, ad opera della deliberazione di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati;

dispone:

che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte di cassazione, terza sezione civile;

che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla

Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la Cancelleria della Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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