Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/2011

Corte cost., ord. 25 marzo 2011, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
104/2011
Data di deposito
25 marzo 2011
Data di decisione
21 marzo 2011
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:104

Parametri

  • art. 96, Costituzione
  • art. 6, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
  • art. 7, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
  • art. 8, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 35518

È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di due procedimenti penali a carico di un senatore, ministro della giustizia all'epoca dei fatti, dal Senato della Repubblica nei confronti dei Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e presso il Tribunale di Napoli, nonché del G.u.p. presso il Tribunale di Napoli, in relazione a due richieste di rinvio a giudizio emesse a carico del senatore, a conclusione delle indagini iniziate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e concluse da quella di Napoli e ad altre indagini di questa procura, senza che, in entrambi i casi, gli atti fossero stati trasmessi al Tribunale dei ministri. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso. Quanto al profilo soggettivo, il Senato della Repubblica è ledittimato a sollevare il conflitto al fine di difendere le attribuzioni costituzionali ad esso spettanti; sia il G.u.p. del Tribunale di Napoli, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, sia i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, sono legittimati a resistere in quanto direttamente investiti delle funzioni previste dall'art. 112 Cost. e dunque gravati dall'obbligo non solo di esercitare l'azione penale, ma anche di svolgere le attività di indagine a questa finalizzate. Per quanto concerne il profilo oggettivo, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte degli atti impugnati. Sulla legittimazione del Senato della Repubblica a sollevare conflitto a difesa delle attribuzioni ad esso costituzionalmente spettanti, v., citate, sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 217 del 1994. Sulla la legittimazione a resistere nel conflitto del Giudice dell'udienza preliminare v., da ultimo, ordinanza n. 211 del 2010. Sulla legittimazione a resistere nel conflitto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale v., citate, ordinanze n. 276 del 2008; n. 73 del 2006; n. 404 del 2005. Sulla necessità che il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità del conflitto vengano notificati anche all'altro ramo del Parlamento, non ricorrente, v., citate, sentenza n. 7 del 1996; ordinanze n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 102 del 2000; n. 470 del 1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Senato della Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Senato della Repubblica;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, nonché alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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