Corte costituzionale
Sentenza n. 50/2010
Corte cost., sent. 18 febbraio 2010, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/2010
- Data di deposito
- 18 febbraio 2010
- Data di decisione
- 10 febbraio 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:50
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 34341
L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, sono inammissibili le deduzioni di una delle parti private dirette ad estendere il thema decidendum attraverso il richiamo dell'ulteriore parametro costituito dall'art. 25 Cost. Negli stessi termini, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 236/2009, n. 56/2009, n. 86/2008, ordinanze n. 174/2003 e n. 379/2001.
Massima n. 34342
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 637, comma terzo, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, stabilendo che gli avvocati possono altresì proporre domanda di ingiunzione nei confronti dei propri clienti al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine degli avvocati al cui albo sono iscritti al momento della proposizione della domanda di ingiunzione, attribuisce esclusivamente agli avvocati la possibilità di scegliere un foro facoltativo in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., deve essere respinta l'eccezione, sollevata dai ricorrenti nei giudizi principali, di improponibilità e, comunque, di inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza. Infatti, la Corte rimettente - che ha puntualmente svolto l'indagine sulla rilevanza della questione nei giudizi a quibus , in cui vengono in rilievo le posizioni degli avvocati e non dei notai o di altre categorie professionali - deve fare applicazione della norma censurata, sicché il dubbio sulla sua legittimità costituzionale è, nella fattispecie, rilevante.
Massima n. 34343
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637, comma terzo, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, stabilendo che gli avvocati possono altresì proporre domanda di ingiunzione nei confronti dei propri clienti al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine degli avvocati al cui albo sono iscritti al momento della proposizione della domanda di ingiunzione, attribuisce esclusivamente agli avvocati la possibilità di scegliere un foro facoltativo in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. La ratio della censurata disposizione - correttamente identificata nella finalità di agevolare l'avvocato per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale - esclude, innanzitutto, che sia violato il principio di ragionevolezza. Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla rimettente, la detta ratio è venuta meno per effetto delle sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento, che, in esecuzione di una sentenza resa dalla Corte di Giustizia comunitaria il 7 marzo 2002 (in causa C-145/99), hanno svincolato l'iscrizione all'albo dalla residenza nella circoscrizione del corrispondente tribunale, prevedendo il criterio alternativo del domicilio professionale. Infatti, detto domicilio (che non di rado coincide con la residenza) s'identifica con la sede principale degli affari ed interessi del professionista, cioè con il luogo in cui egli esercita in modo stabile e continuativo la propria attività. Si tratta, quindi, di un concetto verificabile sulla base di dati oggettivi (frequenza e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari), suscettibili dei dovuti controlli ad opera del Consiglio dell'ordine competente; e proprio con riferimento a tale concetto ben si giustifica lo scopo, perseguito dalla disposizione in esame, di agevolare l'avvocato nel recupero dei crediti professionali. Del pari insussistente è la denunciata violazione del principio di uguaglianza. In particolare, non è pertinente il riferimento agli altri cittadini, perché la previsione normativa concerne i rapporti professionali tra gli avvocati ed i clienti, sicché gli altri cittadini non ne sono destinatari; quanto alle altre categorie professionali, che non possono avvalersi della stessa norma, vale il rilievo che ogni professione presenta caratteri peculiari idonei a giustificarne una disciplina giuridica differenziata; infine, in merito al rapporto tra l'avvocato e il cliente, la facoltà processuale attribuita al primo, ai fini del recupero dei suoi crediti per prestazioni professionali, costituisce il frutto di una scelta non irragionevole del legislatore. Per la dichiarazione di non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., di una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 637, comma terzo, cod. proc. civ., v. la citata sentenza n. 137/1975, ove sono stati posti in luce i caratteri di peculiarità della professione legale. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, e quindi anche nella determinazione dei criteri attributivi della competenza, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 221/2008, n. 237/2007, n. 341/2006, ordinanze n. 134/2009 e n. 318/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 637, terzo comma, codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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