Corte costituzionale
Sentenza n. 48/2010
Corte cost., sent. 12 febbraio 2010, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/2010
- Data di deposito
- 12 febbraio 2010
- Data di decisione
- 8 febbraio 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Parametri
Massime
Massima n. 34336
E' inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'intervento di soggetti (nella specie, della Metro Italia Cash and Carry s.p.a.) che non siano parti nel giudizio a quo , né siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Massima n. 34337
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri muove dall'erroneo presupposto secondo cui il rimettente avrebbe censurato la seconda parte del comma 1 dell'art. 20 del decreto-legge n. 112 del 2008 (quella che esclude la ripetibilità dei versamenti eseguiti prima del 2009). Invece il giudice a quo ha eccepito l'illegittimità della prima parte del predetto comma 1 (quella che contiene la norma di interpretazione autentica per effetto della quale non sono dovuti i contributi da parte delle imprese che erogano la retribuzione ai dipendenti in malattia) e tale precetto è sicuramente rilevante nel giudizio principale.
Massima n. 34338
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per genericità della sua formulazione, in quanto il rimettente enuncia con sufficiente precisione il motivo dell'asserita illegittimità costituzionale (l'irragionevolezza starebbe nel fatto che, nonostante che la norma mantenga fermi i versamenti contributivi già eseguiti, sarebbero sanati gli inadempimenti commessi dai datori di lavoro che in passato non avevano proceduto a quei versamenti).
Massima n. 34339
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Contrariamente a quanto assume il rimettente, l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 non può essere qualificato come legge-provvedimento, riferendosi ad un numero indeterminato di destinatari e non concernendo un oggetto rientrante tra quelli propri dei provvedimenti amministrativi. Esso, inoltre, neppure realizza una sanatoria di comportamenti illeciti che - come pretenderebbe il giudice a quo - continuerebbero ad essere qualificati come tali. La norma impugnata, invece, introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie, sicché essa costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell'obbligazione contributiva. In tale discrezionalità rientra anche la contestuale estensione retroattiva della nuova disciplina, la cui legittimità costituzionale non è inficiata dalla previsione dell'irripetibilità delle contribuzioni versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009. In senso analogo, v. citata sentenza n. 292/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trento con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
Ordinanza letta all’udienza del 26 gennaio 2010
ORDINANZA
Rilevato che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è
intervenuta la Metro Italia Cash and Carry s.p.a.;
che tale soggetto non è parte del giudizio a quo;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al
giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio
principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente
inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (da ultimo, sentenza n. 47
del 2008);
che la Metro Italia Cash and Carry s.p.a. motiva il proprio intervento
con la pendenza avanti la magistratura del lavoro di numerose cause nelle quali
essa è parte e nelle quali deve trovare applicazione l’art. 20, comma 1, del decreto-legge
n. 112 del 2008;
che, quindi, l’interesse dell’interveniente è privo di correlazione con
le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio principale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’intervento della Metro Italia Cash and
Carry s.p.a.
F.to: Francesco Amirante, Presidente
Testo integrale
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