Corte costituzionale
Sentenza n. 373/2010
Corte cost., sent. 22 dicembre 2010, n. 373
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 373/2010
- Data di deposito
- 22 dicembre 2010
- Data di decisione
- 15 dicembre 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:373
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. f), secondo periodo, legge della Regione Puglia n. 36 del 31 dicembre 2009
- art. 6, comma 4, legge della Regione Puglia n. 36 del 31 dicembre 2009
- art. 3, comma 1, lett. f), legge della Regione Puglia n. 36 del 31 dicembre 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 200, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 35210
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. f ), secondo periodo, e 6, comma 4, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 sollevata per contenuto eterogeneo delle norme impugnate e l'assenza dei motivi per i quali ciascuna di esse avrebbe violato il parametro evocato. Contrariamente all'assunto della resistente, il ricorrente individua correttamente il parametro costituzionale invocato nell'art. 117, comma 2, lettera s), quale norma che determina il riparto di competenze fra Stato e Regione e sulla cui base occorre valutare la legittimità delle norme impugnate.
Massima n. 35211
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lett. f ), secondo periodo, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36, il quale stabilisce che «in particolare, la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani». La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale. Il legislatore regionale non poteva dunque disporre che l'esercizio delle funzioni pianificatorie della Regione potesse prescindere dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali. In senso analogo, v. citate sentenze n. 127/2010 e n. 314/2009.
Massima n. 35212
È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 4, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36, il quale stabilisce con riguardo al piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, che, "in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - sulla base della normativa antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, le Autorità d'Ambito, in deroga alla unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate, e comunque per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione è poi effettuata la successiva gara assicurandosi la gestione unitaria del servizio integrato". La disposizione - nell'ammettere la deroga al principio della unicità della gestione integrata dei rifiuti - si pone in contrasto con l'art. 200, comma primo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata, fra l'altro, sulla base del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; in tal modo, la disposizione, concernendo la disciplina dei rifiuti interviene nella materia della tutela dell'ambiente, invade un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, e 6, comma 4, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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