Corte costituzionale
Sentenza n. 366/2010
Corte cost., sent. 22 dicembre 2010, n. 366
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 366/2010
- Data di deposito
- 22 dicembre 2010
- Data di decisione
- 15 dicembre 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:366
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 1, lett. b), legge della Regione Puglia n. 1 del 19 febbraio 2008
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
Massime
Massima n. 35195
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'intervento di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, o che non siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio: evenienze che non ricorrono nella specie, essendo gli intervenienti (Sun system s.p.a. e Sun power one s.r.l) titolari di un interesse di mero fatto. Sull'intervento, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, dei soggetti che sono parti in causa del giudizio a quo al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, vedi, citate, sentenze n. 220 del 1988, n. 62 del 1993 e n. 145 del 2002; ordinanza n. 251 del 2002.
Massima n. 35196
È costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lett. b) , della legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, applicabile ratione temporis nel giudizio a quo . La norma regionale censurata, estendendo l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con potenza elettrica nominale fino a 1 MW, viola la competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» poiché contrasta con la normativa di principio, posta dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, i cui commi 3 e 4, prevedono per tali impianti una disciplina generale caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di una autorizzazione unica. Inoltre, sempre l'indicato art. 12, al comma 5, demanda l'innalzamento del limite di 60 KW ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. In materia, vedi, citate, sentenze n. 282 del 2009; nn. 194, 168 e 124 del 2010. Sulla procedura per l'innalzamento delle soglie di capacità di generazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di principio, vedi, citate sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi della Sun system s.p.a. e della Sun power one s.r.l. ;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera b) della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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