Corte costituzionale

Sentenza n. 351/2010

Corte cost., sent. 3 dicembre 2010, n. 351

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
351/2010
Data di deposito
3 dicembre 2010
Data di decisione
29 novembre 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:351

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999
  • art. 3, comma 8, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999
  • art. 3-bis, comma 11, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 35149

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 che abroga l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e aggiunge l'art. 3- bis , comma 11, al medesimo d.lgs. n. 502 del 1992, prevedendo che i contributi previdenziali - da versarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni, in quanto nominato direttore generale di azienda sanitaria locale - siano calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, per ritenuto contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera t ), della legge di delega 30 novembre 1998, n. 419. Infatti, l'individuazione della base di calcolo nella retribuzione goduta per l'incarico di direttore generale, amministrativo e sanitario di azienda sanitaria, e non invece sul compenso "virtuale" legato all'ultima prestazione lavorativa effettuata presso l'ente di provenienza, è stata operata dal legislatore delegato scegliendo uno dei mezzi possibili per realizzare la finalità, imposta dalla legge di delega, di eliminare le differenziazioni di trattamento assistenziale e previdenziale tra tutti i soggetti che, pur provenienti da settori diversi, pubblici e privati, si trovino ad espletare le funzioni di vertice di aziende sanitarie. Sull'esercizio della discrezionalità del legislatore delegato nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega (art. 76 Cost.), v. citate sentenze n. 293/2010, n. 340/2007, n. 426/2006 e n. 280/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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