Corte costituzionale
Sentenza n. 351/2010
Corte cost., sent. 3 dicembre 2010, n. 351
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 351/2010
- Data di deposito
- 3 dicembre 2010
- Data di decisione
- 29 novembre 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:351
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999
- art. 3, comma 8, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999
- art. 3-bis, comma 11, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. t), legge n. 419 del 30 novembre 1998
Massime
Massima n. 35149
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 che abroga l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e aggiunge l'art. 3- bis , comma 11, al medesimo d.lgs. n. 502 del 1992, prevedendo che i contributi previdenziali - da versarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni, in quanto nominato direttore generale di azienda sanitaria locale - siano calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, per ritenuto contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera t ), della legge di delega 30 novembre 1998, n. 419. Infatti, l'individuazione della base di calcolo nella retribuzione goduta per l'incarico di direttore generale, amministrativo e sanitario di azienda sanitaria, e non invece sul compenso "virtuale" legato all'ultima prestazione lavorativa effettuata presso l'ente di provenienza, è stata operata dal legislatore delegato scegliendo uno dei mezzi possibili per realizzare la finalità, imposta dalla legge di delega, di eliminare le differenziazioni di trattamento assistenziale e previdenziale tra tutti i soggetti che, pur provenienti da settori diversi, pubblici e privati, si trovino ad espletare le funzioni di vertice di aziende sanitarie. Sull'esercizio della discrezionalità del legislatore delegato nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega (art. 76 Cost.), v. citate sentenze n. 293/2010, n. 340/2007, n. 426/2006 e n. 280/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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