Corte costituzionale

Sentenza n. 344/2010

Corte cost., sent. 26 novembre 2010, n. 344

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
344/2010
Data di deposito
26 novembre 2010
Data di decisione
17 novembre 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:344

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 16, legge della Regione Puglia n. 40 del 31 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 35133

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, impugnato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., in quanto prevede che «La realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16», dato il rinvio, di tipo evidentemente ricettizio, che la disposizione censurata compie alle norme regolamentari, i rilievi di costituzionalità vanno riferiti anche ai contenuti che essa ha in tal modo recepito.

Massima n. 35134

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, censurato, in relazione all'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., in quanto prevede che «La realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16», non ha pregio l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa regionale, per difetto di rilevanza della questione prospettata in riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 13 del regolamento regionale n. 16 del 2006, non richiamati nel provvedimento impugnato nel giudizio principale, che aveva fatto menzione esclusivamente degli artt. 10 e 14 del medesimo regolamento. Tali disposizioni operano, infatti, numerosi richiami alle altre norme contenute nel regolamento; inoltre, l'art. 14 si pone in rapporto di strumentalità con queste ultime, poiché si limita ad introdurre una disciplina transitoria che, in attesa dell'entrata in vigore di quella prevista dai precedenti articoli, ne richiama espressamente i contenuti al fine di assicurarne gli obiettivi.

Massima n. 35135

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., l'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006. Infatti, le menzionate disposizioni regionali, concernenti la realizzazione dei parchi eolici nella Regione Puglia, ledono la competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» (art. 117, secondo comma, lett. s , Cost.), nella parte in cui prevedono aree non idonee all'installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, poiché l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi preclusi alla costruzione dei suddetti impianti può avvenire solo a seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. Né l'impossibilità per le Regioni di dotarsi di una propria disciplina in ordine ai siti non idonei all'installazione degli impianti eolici prima dell'approvazione delle indicate linee guida nazionali viene meno per effetto dell'intervenuta adozione di queste ultime con il D.M. 10 settembre 2010, nelle more del presente giudizio di costituzionalità. Inoltre, le medesime disposizioni regionali, nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto eolico, contrastano con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.). In particolare, l'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, ispirato a canoni di semplificazione e finalizzato a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa, disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio dell'indicata autorizzazione senza contemplare alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P). (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal rimettente). Nel senso che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, v. la citata sentenza n. 119/2010. Sull'impossibilità per le Regioni, in assenza delle linee guida nazionali di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di «provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa», v. la citata sentenza n. 166/2009. Sull'impossibilità per il legislatore regionale di introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale, v. la citata sentenza n. 124/2010.

Massima n. 35136

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale consequenziale della medesima norma, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento regionale n. 16 del 2006. Infatti, dal vaglio delle diverse disposizioni del citato regolamento è evidente lo stretto legame in cui risultano avvinte, essendo tutte dirette a disciplinare il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 69/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16. (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia);

dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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