Corte costituzionale
Sentenza n. 334/2010
Corte cost., sent. 24 novembre 2010, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 334/2010
- Data di deposito
- 24 novembre 2010
- Data di decisione
- 15 novembre 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:334
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 30 del 4 dicembre 2009
- art. 29, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 30 del 4 dicembre 2009
- art. 29, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 30 del 4 dicembre 2009
- art. 29, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 30 del 4 dicembre 2009
- art. 25, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 30 del 4 dicembre 2009
- art. 25, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 30 del 4 dicembre 2009
- art. 28, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 30 del 4 dicembre 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. n), Costituzione
- art. 1, comma 622, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 48, comma 4, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
- art. 49, comma 5, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
Massime
Massima n. 35115
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 - nella parte in cui disciplinano la "formazione formale interna" all'azienda - promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.. Le disposizioni impugnate non invadono, infatti, le competenze legislative esclusive dello Stato poiché da un lato, sia l'art. 6, comma 4, lettere da a) a d) , sia l'art. 29, commi 1 e 2, della detta legge regionale, si limitano a formulare indicazioni generali relative alla capacità formativa dell'azienda, che riprendono, a grandi linee, criteri e requisiti già previsti dalla legislazione statale (v. artt. 48, comma 4, e 49, comma 5, del d.lgs. n. 276 del 2003); dall'altro, gli artt. 6, comma 4, lettera e) , e 29, comma 3, sono espressione del potere di controllo delle Regioni in materia, perché definiscono i criteri e le modalità di verifica della formazione aziendale, non la capacità formativa dell'impresa. - In tema, v., citata, sentenza n. 176/2010.
Massima n. 35116
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera n) , della Costituzione, l'art. 25, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30. La norma impugnata, nel prevedere che l'apprendistato qualificante, mediante «formazione formale esterna» all'azienda, possa essere svolto da chi abbia compiuto il quindicesimo anno di età e non sia in possesso di una qualifica professionale, lede il principio posto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, nell'estendere a dieci anni l'obbligo di istruzione, da assolvere nel percorso liceale o in quello di istruzione e formazione professionale, ha portato da quindici a sedici anni l'età per l'accesso al lavoro. Da ciò deriva che si può accedere all'apprendistato qualificante soltanto dopo il compimento del sedicesimo anno di età e, cioè, dopo aver assolto l'obbligo di istruzione. La disposizione impugnata, dunque, fissando in quindici anni l'età minima per accedere all'apprendistato, è in contrasto con la richiamata disciplina statale sull'obbligo di istruzione, che rientra tra le norme generali sull'istruzione. - In tema, v., citata, sentenza n. 309 del 2010.
Massima n. 35117
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione del principio di leale collaborazione, gli artt. 25, comma 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 30 del 2009, nella parte in cui prevedono che la Giunta regionale possa disciplinare in via autonoma i profili formativi dell'apprendistato. Le disposizioni impugnate contrastano con gli artt. 48, comma 4, e 49, comma 5, del d.lgs. n. 276 del 2003, che richiedono l'intesa tra la Regione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le altre censure restano assorbite.
Per questi motivi
per questi motivi
La CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli art. 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 (Disciplina dell'apprendistato);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 (Disciplina dell'apprendistato), promossa, in riferimento agli articoli 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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