Corte costituzionale
Sentenza n. 333/2010
Corte cost., sent. 24 novembre 2010, n. 333
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 333/2010
- Data di deposito
- 24 novembre 2010
- Data di decisione
- 15 novembre 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:333
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia n. 27 del 27 novembre 2009
- art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 27 del 27 novembre 2009
- art. 1, comma 3, legge della Regione Puglia n. 27 del 27 novembre 2009
- art. 1, comma 4, legge della Regione Puglia n. 27 del 27 novembre 2009
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 565, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 2, comma 71, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 73, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
Massime
Massima n. 35112
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27, va respinta l'eccezione di inammissibilità per prospettazione di questione disancorata da precisi e in equivoci quesiti, in quanto la violazione lamentata e i parametri invocati sono chiaramente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri nel proprio ricorso e le argomentazioni ivi svolte, benché esposte in forma sintetica, bastano tuttavia per consentire l'individuazione dell'oggetto del giudizio e delle ragioni cui si collegano i dubbi di legittimità costituzionale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 318/2009.
Massima n. 35113
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere richiesta dalla difesa regionale, in considerazione delle modifiche legislative intervenute successivamente al ricorso. La disposizione impugnata è stata modificata dall'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, che ha inserito i commi 1- bis , 1- ter , 1- quater e 1- quinquies nell'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009, prevedendo una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale sanitario, con decurtazione dei posti dei cessati dal servizio nel 2009 pari al 40 per cento della spesa: tuttavia, si tratta di una riduzione che non riguarda i posti già coperti ovvero oggetto di procedimenti in itinere . Successivamente, la legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12, ha sospeso l'efficacia della disposizione impugnata fino alla decisione della Corte (art. 3) e ha introdotto il cosiddetto «blocco del turn-over» per il triennio 2010-2012 (art. 2). La legge della Regione Puglia n. 12 del 2010, quindi, non ha abrogato, ma solo sospeso l'efficacia della norma censurata. La sospensione, inoltre, è stata disposta a partire dal 6 agosto 2010, mentre la legge della Regione Puglia n. 27 del 2009 è in vigore dal 30 novembre 2009. Infine, la stessa efficacia della legge regionale n. 12 del 2010 è condizionata al raggiungimento dell'accordo tra Stato e Regione Puglia per il piano di rientro. Qualora l'accordo non venisse sottoscritto entro il 15 dicembre 2010, termine fissato da ultimo dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito dalle legge 1° ottobre 2010, n. 163, anche il «blocco del turn-over» verrebbe rimosso.
Massima n. 35114
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27, in quanto destinando l'intero ammontare dei minori costi derivanti da cessazioni del servizio negli anni 2009 e 2010 a nuove assunzioni, non rispetta i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e viola, quindi, l'art. 117, terzo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzione e dotazioni organiche).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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