Corte costituzionale

Sentenza n. 315/2010

Corte cost., sent. 11 novembre 2010, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
315/2010
Data di deposito
11 novembre 2010
Data di decisione
3 novembre 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:315

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 18, legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 35003

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue dei parchi anche a soggetti ivi non residenti, sono infondate le prospettazioni della difesa regionale, la quale lamenta il mancato esperimento, da parte del giudice a quo , di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata e, in particolare, l'omessa considerazione del mutamento del contesto normativo operato dalla legge n. 157 del 1992, ispirata al principio della "caccia programmata" al posto del precedente criterio della "caccia controllata" di cui alle leggi n. 968 del 1977 e n. 394 del 1991. Invero, l'oggetto delle leggi n. 394 del 1991, relativa alle aree protette, e n. 157 del 1992, relativa alla protezione della fauna e al prelievo venatorio, è diverso poiché la prima si occupa soltanto del prelievo venatorio nelle aree protette e nelle zone contigue e presenta, pertanto, carattere di specialità rispetto alla seconda. Inoltre, il tenore letterale della disposizione censurata non consente un'interpretazione conforme a Costituzione, vale a dire alla normativa statale interposta, che, per il criterio di specialità, è la legge n. 394 del 1991 e non, come affermato dalla difesa regionale, la legge n. 157 del 1992. Né può essere accolto il rilievo della Regione secondo cui l'art. 32 della legge n. 394 del 1991 non riguarderebbe le aree naturali protette regionali, ma solo quelle statali, dovendosi notare, in senso contrario, che l'art. 21, comma 1, lett. b ), della legge n. 157 del 1992, richiamata dalla stessa difesa regionale quale normativa interposta, prevede espressamente l'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 ai parchi naturali regionali. Peraltro, lo stesso legislatore ligure ha esplicitamente riconosciuto l'applicabilità del citato art. 32 anche alle aree naturali protette regionali (art. 17, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1995).

Massima n. 35004

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue dei parchi anche a soggetti non residenti nelle aree medesime. Invero, i commi 5, 6, 8 e 9 dell'impugnato art. 25 della suddetta legge regionale ammettono, a vario titolo e sulla base di diversi presupposti, l'esercizio venatorio anche per soggetti che non siano residenti nei Comuni dell'area protetta o delle aree contigue, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, invocato dal rimettente quale norma interposta, ove è tassativamente stabilito che le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia all'interno delle aree contigue esclusivamente nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. Tale contrasto determina l'incostituzionalità della censurata disposizione regionale poiché, anche nella vigenza del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione che ha trasformato la competenza legislativa regionale in materia di caccia da concorrente a residuale, le norme della legge n. 394 del 1991 (già costituenti principi fondamentali in una materia di legislazione concorrente) conservano efficacia vincolante nei confronti della Regione, in quanto prescrivono standard minimi uniformi previsti dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'invocato parametro costituzionale. Nel senso che la Regione non può prevedere soglie inferiori di tutela dell'ambiente, pur potendo, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, disporne livelli maggiori che implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali, v. le citate sentenze n. 193/2010 e n. 61/2009. Sul vincolo derivante alla potestà esclusiva delle Regioni a statuto speciale dalla normativa statale sulle aree protette, già sotto l'impero del precedente testo dell'art. 117 Cost., v. la citata sentenza n. 366/1992. Sulla competenza legislativa piena dello Stato in materia di aree naturali protette, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 272/2009, n. 387/2008, n. 108/2005 e n. 422/2002.

Massima n. 35005

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue dei parchi anche a soggetti ivi non residenti, deve essere disattesa la richiesta avanzata, in via subordinata rispetto alla domanda principale di accoglimento, dalla ricorrente nel giudizio a quo , tendente alla dichiarazione di inammissibilità della questione, in quanto il rimettente avrebbe dovuto applicare direttamente la norma statale interposta, anche alla luce della primarietà del valore della tutela dell'ambiente. Tale assunto è infondato, perché il rapporto tra norme regionali e norme statali interposte non può essere confuso con quello tra norme statali e norme comunitarie, che, come è noto, legittima il giudice comune a non applicare la norma interna contrastante con quella comunitaria ad efficacia diretta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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