Corte costituzionale
Sentenza n. 314/2010
Corte cost., sent. 11 novembre 2010, n. 314
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 314/2010
- Data di deposito
- 11 novembre 2010
- Data di decisione
- 3 novembre 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:314
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Toscana n. 66 del 9 novembre 2009
- art. 25, legge della Regione Toscana n. 88 del 1° dicembre 1998
- art. 9, legge della Regione Toscana n. 66 del 9 novembre 2009
- art. 47-ter, legge della Regione Toscana n. 1 del 3 gennaio 2005
- art. 10, legge della Regione Toscana n. 66 del 9 novembre 2009
- art. 47-quater, legge della Regione Toscana n. 1 del 3 gennaio 2005
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 127, decreto legislativo n. 16 del 12 aprile 2006
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 204 del 27 aprile 2006
- art. 8, comma 6, bis, legge n. 69 del 18 giugno 2009
- art. 4, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 5, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 104, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 105, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 127, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Massime
Massima n. 35000
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, che attribuisce alla Regione la valutazione dell'idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale, ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale, nella parte in cui esclude la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. Infatti, in base agli artt. 104 e 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, 112 e 127 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è esclusa solo con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, o che siano di importo non superiore a venticinque milioni di euro. Viceversa, per le altre ipotesi, il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili» che risulta violato, in parte qua , dalla norma impugnata.
Massima n. 35001
È costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 3, della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, il quale dispone che la struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e vincolante sull'idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano, nella parte in cui esclude la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. Infatti, in base agli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 127 del d.lgs. n. 163 del 2006, la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è esclusa solo con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, o che siano di importo non superiore a venticinque milioni di euro. Viceversa, per le altre ipotesi, il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili» che risulta violato, in parte qua , dalla norma impugnata.
Massima n. 35002
È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, il quale stabilisce che tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione positiva dell'idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b ), della citata legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88, nella parte in cui esclude la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. Infatti, in base agli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 127 del d.lgs. n. 163 del 2006, la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è esclusa solo con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, o che siano di importo non superiore a venticinque milioni di euro. Viceversa, per le altre ipotesi, il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili» che risulta violato, in parte qua , dalla norma impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante «Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale», nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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