Corte costituzionale

Sentenza n. 311/2010

Corte cost., sent. 5 novembre 2010, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
311/2010
Data di deposito
5 novembre 2010
Data di decisione
2 novembre 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:311

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, penultimo comma, legge n. 705 del 9 dicembre 1985

Parametri

Massime

Massima n. 34991

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705, impugnato in riferimento all'art. 3 Cost., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione dedotta dalla difesa erariale e basata sull'assunto che il rimettente si limiterebbe «ad accogliere acriticamente le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla difesa del ricorrente», poiché l'ordinanza di rimessione, sia pure ad un livello minimo di sufficienza, dà conto dei motivi che hanno indotto il T.A.R. a sollevare la questione di costituzionalità. Infatti, essa riporta in sintesi gli argomenti addotti dal ricorrente nel giudizio a quo a sostegno della denunziata disparità di trattamento e individuati nel rilievo che soltanto ai docenti in regime di tempo pieno al momento del collocamento in aspettativa è consentito, anche durante tale periodo, di optare per il regime d'impegno a tempo definito, mentre analoga facoltà non è data ai professori che, essendo al momento iniziale dell'aspettativa in regime d'impegno a tempo definito, intendano passare, sempre durante l'aspettativa medesima, all'impegno a tempo pieno. Il rimettente aderisce a tale rilievo, ravvisando in detta disciplina «un'illegittima compressione della facoltà di scelta per l'odierno istante». Inoltre, il T.A.R. condivide il presunto carattere illogico del menzionato divieto normativo, che renderebbe «irreversibile durante il periodo di aspettativa - e nel particolare caso del ricorrente in via definitiva - una determinata scelta di impegno universitario che era stata compiuta precedentemente al collocamento in aspettativa, in un momento in cui non potevano essere valutate compiutamente le conseguenze di tale scelta». Pertanto, un apparato argomentativo nell'ordinanza di rimessione sussiste, ancorché esposto in forma molto concisa.

Massima n. 34992

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705, impugnato, in relazione all'art. 3 Cost., in quanto, con riferimento ai professori universitari collocati in aspettativa, attribuisce la facoltà di modificare, nel corso dell'aspettativa medesima, il regime di impegno precedentemente scelto ai soli professori a tempo pieno e non anche ai professori a tempo definito. Invero, i regimi di impegno a tempo definito e a tempo pieno sono notevolmente diversi: infatti, il primo - incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e dei corsi di dottorato di ricerca - è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti (escluso l'esercizio del commercio e dell'industria). Per contro, il tempo pieno è connotato da un'assoluta incompatibilità con altre attività, con esclusione soltanto delle perizie giudiziarie e di particolari incarichi normativamente indicati. Il legislatore ha così operato una differenziazione tra i docenti di ruolo a seconda che essi intendano, sulla base di una scelta soggettiva e personale, dedicare la loro attività esclusivamente all'insegnamento universitario o, invece, svolgere anche attività professionali, cioè esulanti da quella didattica e scientifica che è caratteristica fondamentale del docente universitario. Vi è, quindi, una significativa diversità di stato giuridico che rende non omogenee le posizioni dei docenti a tempo pieno e quelle dei docenti a tempo definito e giustifica una diversità di trattamento in presenza di situazioni specifiche. L'art. 13 del d.P.R. n. 382 del 1980 ha previsto il collocamento in aspettativa obbligatoria per i professori ordinari (a tempo pieno o definito) in caso di elezione o nomina ad importanti incarichi istituzionali. La norma censurata dispone, per entrambe le categorie di professori in aspettativa, il mantenimento del regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza. Inoltre, essa aggiunge, sempre per entrambe le categorie, che una nuova opzione può essere esercitata al termine dell'aspettativa, con effetto dall'anno accademico successivo, ed introduce un'eccezione per i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno, ai quali è consentito, nell'arco di tempo ivi indicato, di optare per il tempo definito. Tale disposizione derogatoria non soltanto non crea alcuna ingiustificata disparità di trattamento, avuto riguardo al carattere non omogeneo dello stato giuridico degli appartenenti all'una o all'altra categoria, ma non si rivela neppure irragionevole. Essa, infatti, è coerente con la posizione del docente a tempo definito che, avendo minori obblighi verso l'Università di appartenenza, ha maggiori possibilità di conciliare gli impegni connessi alla carica ricoperta (che, in linea di principio, creano comunque una situazione di incompatibilità) con le attività in ambito universitario consentite dal d.P.R. n. 382 del 1980, sicché ben si spiega che il legislatore abbia inteso favorire il passaggio dal regime a tempo pieno a quello a tempo definito. Lo stesso non può dirsi per il percorso inverso, perché il tempo pieno postula l'obbligo per il docente di dedicarsi in via principale ed assorbente ai compiti istituzionali dell'Università di appartenenza, sicché tale regime appare incompatibile con le cariche e gli uffici previsti dal suddetto art. 13 in modo molto più marcato del regime a tempo definito. Ciò giustifica la mancata previsione della possibilità, in costanza di aspettativa, di passare dal tempo definito al tempo pieno. Né vale addurre che la norma renderebbe irreversibile, durante il periodo di aspettativa, una scelta di impegno universitario compiuta in precedenza, in un momento in cui non potevano essere valutate compiutamente le conseguenze di tale scelta, poiché, quando il ricorrente nel giudizio principale fu collocato in aspettativa, il quadro normativo rilevante era già definito, sicché il docente ben poteva compiere ogni valutazione riguardo alle conseguenze derivanti dall'accettazione dell'incarico. Sul regime giuridico dei docenti universitari a tempo definito, v. la citata sentenza n. 145/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, penultimo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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