Corte costituzionale
Sentenza n. 301/2010
Corte cost., sent. 22 ottobre 2010, n. 301
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 301/2010
- Data di deposito
- 22 ottobre 2010
- Data di decisione
- 18 ottobre 2010
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:301
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 maggio 1953
- art. 38, legge n. 87 del 11 maggio 1953
Massime
Massima n. 34975
In relazione al Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano in occasione di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore a seguito di deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica, va dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Raffaele Jannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento di detta delibera di insindacabilità. Nella specie, la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non indica atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni in esame, compiuti dallo stesso senatore, ai quali, per il loro contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto. Orbene, il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, in quanto esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità, a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un privilegio personale conseguente alla mera "qualità" di parlamentare), bensì un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. In tema di nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, v. citate sentenze n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171/2008, n. 11 e n. 10/2000. Sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, v. citata sentenza n. 120/2004.In senso analogo, v. citate sentenze 330/2008 e n. 135/2008, n. 302, n. 166 e n. 152/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Raffaele Jannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende un processo penale dinanzi al Tribunale di Milano, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 6).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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