Corte costituzionale
Sentenza n. 300/2010
Corte cost., sent. 22 ottobre 2010, n. 300
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 300/2010
- Data di deposito
- 22 ottobre 2010
- Data di decisione
- 18 ottobre 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:300
Norme oggetto del giudizio
- intero testo, legge della Regione Basilicata n. 37 del 13 novembre 2009
- legge della Regione Basilicata n. 37 del 13 novembre 2009
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- decreto legislativo n. 30 del 2 febbraio 2006
- art. 1, legge n. 43 del 1° febbraio 2006
Massime
Massima n. 34973
Premesso che è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti una genericità delle censure tale da non consentire la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, mentre sono ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure, è ammissibile la questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37, in quanto la stessa ha ad oggetto una intera legge, composta di sette articoli (il settimo, peraltro, meramente accessorio) tutti aventi un oggetto omogeneo, vale a dire la regolamentazione della figura professionale dell'autista soccorritore. Sui limiti di ammissibilità di censure rivolte avverso intere leggi, v., citate, sentenze n. n. 201 del 2008, n. 238 e n. 22/2006; n. 359/2003.
Massima n. 34974
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37, avente ad oggetto la regolamentazione della figura professionale dell'autista soccorritore. Premesso che la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, e che tale principio si configura quale limite di origine generale, invalicabile dalla normativa regionale, la legge regionale censurata, istituendo la figura di autista soccorritore e regolandone il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato di qualifica, nonché attribuendole compiti e funzioni riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie, non rispetta il detto limite di ordine generale, imposto dall'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni. Sulla configurazione, quale limite di ordine generale, del principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, v. citate sentenze n. 179 del 2008, n. 153 del 2006, nonché, ex plurimis, sentenze n. 424 del 2006 e n. 57 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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