Corte costituzionale

Sentenza n. 300/2010

Corte cost., sent. 22 ottobre 2010, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
300/2010
Data di deposito
22 ottobre 2010
Data di decisione
18 ottobre 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:300

Norme oggetto del giudizio

  • intero testo, legge della Regione Basilicata n. 37 del 13 novembre 2009
  • legge della Regione Basilicata n. 37 del 13 novembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34973

Premesso che è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti una genericità delle censure tale da non consentire la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, mentre sono ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure, è ammissibile la questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37, in quanto la stessa ha ad oggetto una intera legge, composta di sette articoli (il settimo, peraltro, meramente accessorio) tutti aventi un oggetto omogeneo, vale a dire la regolamentazione della figura professionale dell'autista soccorritore. Sui limiti di ammissibilità di censure rivolte avverso intere leggi, v., citate, sentenze n. n. 201 del 2008, n. 238 e n. 22/2006; n. 359/2003.

Massima n. 34974

E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37, avente ad oggetto la regolamentazione della figura professionale dell'autista soccorritore. Premesso che la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, e che tale principio si configura quale limite di origine generale, invalicabile dalla normativa regionale, la legge regionale censurata, istituendo la figura di autista soccorritore e regolandone il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato di qualifica, nonché attribuendole compiti e funzioni riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie, non rispetta il detto limite di ordine generale, imposto dall'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni. Sulla configurazione, quale limite di ordine generale, del principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, v. citate sentenze n. 179 del 2008, n. 153 del 2006, nonché, ex plurimis, sentenze n. 424 del 2006 e n. 57 del 2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze