Corte costituzionale

Sentenza n. 290/2010

Corte cost., sent. 8 ottobre 2010, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/2010
Data di deposito
8 ottobre 2010
Data di decisione
4 ottobre 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:290

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 7, legge n. 257 del 27 marzo 1992
  • art. 1-bis, decreto-legge n. 169 del 5 giugno 1993
  • legge n. 271 del 4 agosto 1993

Parametri

Massime

Massima n. 34949

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1- bis del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, impugnato in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., deve essere respinta, per la sua evidente implausibilità, l'eccezione di inammissibilità formulata da una delle parti del giudizio principale e fondata sul presupposto che la mancata censura, da parte del rimettente, anche dell'art. 80, comma 25, della legge n. 388 del 2000 (disposizione considerata «di per sé sola sufficiente ad attestare l'insussistenza del diritto preteso») determinerebbe un difetto di rilevanza della questione sollevata. Invero, indipendentemente dal problema dell'estensione della portata normativa della disposizione testé richiamata o da quello della pertinenza del richiamo, la questione risulta, nella prospettazione del giudice a quo , ampiamente dotata dei necessari requisiti.

Massima n. 34950

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1- bis del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, impugnato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. Come già sottolineato nella sentenza n. 434 del 2002, la ratio sottesa all'applicazione dei benefici nei confronti dei lavoratori che avessero contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, o che fossero stati comunque soltanto esposti all'amianto, non é quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro. Pertanto, la circostanza che le maggiorazioni contributive di legge siano destinate unicamente ad aumentare il periodo contributivo necessario per il raggiungimento del diritto a pensione esclude dalla platea dei beneficiari sia coloro che alla data di entrata in vigore della disciplina fossero già usciti dal mondo del lavoro, sia coloro i quali avessero, a quella data, già maturato il massimo di contribuzione a fini pensionistici. La norma censurata prevede, dunque, un beneficio previdenziale che consiste nel riconoscimento di un particolare coefficiente di maggiorazione contributiva, valido esclusivamente a fini pensionistici, per il periodo in cui il lavoratore, ammalatosi, era stato esposto all'agente patogeno. Le peculiarità strutturali dell'istituto sono evidenti: la malattia, infatti, non si atteggia ad evento in sé indennizzabile sul piano previdenziale, quale sintomo di una diminuita capacità di guadagno, ma si configura come mero presupposto applicativo del beneficio, il quale opera a prescindere dalla gravità del morbo e degli eventuali effetti invalidanti; e il coefficiente di maggiorazione non prende in considerazione né il tipo né la durata della malattia, ma si riflette esclusivamente sul periodo di «provata esposizione all'amianto». Si tratta, quindi, di misura eccezionale e dalle connotazioni extra ordinem , spiegabili solo ove riferite a persone che, alla detta data, fossero ancora in attesa di trattamento pensionistico. Le censure del giudice a quo postulano, invece, il ribaltamento della logica sottesa all'applicazione della misura in discorso, trasformandone la fisionomia da quella di un beneficio specificamente deputato ad aumentare il periodo contributivo del lavoratore, in quella tipica di un beneficio pensionistico tout court . Il tema del raffronto suggerito dall'ordinanza di rimessione si fonda, infatti, su una premessa logicamente eccentrica rispetto alla norma impugnata, posto che non si raffronta la condizione di due lavoratori ancora in attività ad una certa data, ma quella di due pensionati, cioè di soggetti espressamente non ricompresi dalla legge nel novero dei beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 13. E ciò, non per una scelta arbitraria o irragionevolmente discriminatoria, ma proprio perché era la natura e la finalità dei benefici a presupporre l'assenza dello status di pensionato al momento in cui quella normativa è stata coniata. Che poi l'aumento figurativo di contribuzione possa aver prodotto, in concreto, benefici di "quantità" del trattamento pensionistico in capo a chi abbia raggiunto il diritto a pensione o sia comunque andato in quiescenza solo dopo l'entrata in vigore della legge, è conseguenza eventuale della norma, che non ne modifica i connotati e che non può certo essere evocata a fondamento del supposto trattamento discriminatorio. E' vero, infatti, che, ove la malattia derivante da esposizione all'amianto sia emersa (come è tipico di certe patologie) soltanto a distanza di molto tempo da quell'esposizione e dalla stessa cessazione del rapporto d'impiego, si genera un diverso regime tra pensionati, entrambi malati; ma tutto ciò non può incrinare la legittimità della scelta normativa, posto che il momento di emersione del morbo e l'accertamento della relativa origine assumono i connotati di una problematica di mero fatto, estranea alla struttura e alla funzione della norma, in sé e per sé considerata. Con riferimento alla maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, v. la citata sentenza n. 434/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 2 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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