Corte costituzionale
Sentenza n. 29/2010
Corte cost., sent. 4 febbraio 2010, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/2010
- Data di deposito
- 4 febbraio 2010
- Data di decisione
- 27 gennaio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 10 del 30 giugno 2008
- art. 28, comma 7, legge della Regione Emilia Romagna n. 10 del 30 giugno 2008
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 151, comma 2, lett. c), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 151, comma 2, lett. d), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 151, comma 2, lett. e), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 154, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 161, comma 4, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 154, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 154, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 161, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 34301
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 28, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, il quale prevede che «La Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali provvedendo, in particolare, [...] alla individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui all'art. 30 della regolazione tariffaria. [...]». Dall'interpretazione letterale e sistematica degli artt. 154, 155 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Sotto altro profilo, nella determinazione della tariffa viene poi in rilievo la materia della tutela della concorrenza; ciò in quanto «alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'àmbito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante». L'uniforme metodologia tariffaria, adottata con l'interposta legislazione statale, e la sua applicazione da parte delle Autorità d'àmbito è finalizzata, dunque, a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. In tema di tutela della concorrenza, v. citate sentenze n. 246/2009, n. 335 e n. 51/2008.
Massima n. 34302
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., l'art. 28, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 riguardante il computo, nella tariffa, del costo di funzionamento della struttura organizzativa della quale deve avvalersi la Regione Emilia-Romagna per esercitare varie funzioni attinenti al servizio idrico integrato. Il legislatore statale, con la dettagliata disciplina della tariffa di tale servizio, persegue l'obiettivo - oltre che di tutelare l'ambiente - di applicare su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza, un uniforme regime tariffario. Orbene, l'impugnata disposizione della legge regionale - nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 - attribuisce alla tariffa del servizio idrico della sola Regione Emilia-Romagna una struttura del tutto peculiare, potenzialmente idonea ad influire sulla domanda del servizio stesso, così da porla in contrasto con il parametro interposto e con la indicata ratio di garantire la concorrenza anche attraverso l'uniforme individuazione su tutto il territorio dello Stato delle componenti di costo della tariffa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, commi 2 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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