Corte costituzionale
Sentenza n. 288/2010
Corte cost., sent. 8 ottobre 2010, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 288/2010
- Data di deposito
- 8 ottobre 2010
- Data di decisione
- 4 ottobre 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:288
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-bis, comma 5, legge della Regione Lombardia n. 22 del 3 aprile 2000
- art. 5-bis, comma 9, legge della Regione Lombardia n. 22 del 3 aprile 2000
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 5, comma 3, trattato unione europea
- decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998
Massime
Massima n. 34937
È inammissibile, per tardività, l'intervento in giudizio della società privata, essendo trascorso il termine di venti giorni per intervenire decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3 delle norme integrative.
Massima n. 34938
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'intervento della società privata che non sia parte nel giudizio a quo , né titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa. In senso analogo, v. citate sentenza n. 138/2010 e ordinanza n. 245/2007.
Massima n. 34939
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, va respinta l'eccezione di inammissibilità per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, in quanto, secondo la parte resistente, il rimettente non avrebbe tenuto conto del fatto che una delle norme censurate, dopo l'emanazione del provvedimento amministrativo impugnato, è stata modificata. Il rimettente riporta la precedente formulazione della legge regionale quando riepiloga il contenuto delle doglianze della ricorrente ma sviluppa le sue argomentazioni basandosi sul nuovo testo, ritenendo che esso non modifichi i termini della questione.
Massima n. 34940
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, va respinta l'eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza della questione, in quanto riferita a norma di cui il giudice a quo non deve fare applicazione. Il rimettente, infatti, evoca come parametro l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e ritiene che le norme censurate incidano nella materia della concorrenza proprio per il fatto che l'ampia deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva introdotta dal comma 9 dell'art. 5- bis della legge regionale n. 22 del 2000 sia limitata ai soli esercizi commerciali con superficie inferiore ai 250 metri quadrati, mentre, per gli esercizi commerciali con una superficie superiore, il comma 5 del medesimo articolo, prevede una deroga più ristretta.
Massima n. 34941
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , comma 5, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 relativa alla violazione da parte delle norme oggetto del giudizio del principio di proporzionalità di cui all'art. 5, comma 3, del Trattato UE e, dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto il rimettente si limita a citare genericamente la violazione del principio di proporzionalità senza tuttavia spiegare dettagliatamente i motivi per i quali tale violazione si sarebbe determinata, con il risultato che la censura è formulata in modo generico ed apodittico. Inoltre, la motivazione fornita dal rimettente è carente anche sotto il profilo della mancata indicazione dei motivi che osterebbero alla disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea. In senso analogo, sulle questioni formulate in modo generico e apodittico, v. citate sentenza n. 80/2010 e ordinanza n. 344/2008. Sull'invocazione della violazione del diritto comunitario solo nell'ipotesi in cui lo stesso non sia immediatamente applicabile, con conseguente pronuncia di inammissibilità per irrilevanza della questione nell'ipotesi contraria, v. citate sentenze n. 227/2010, n. 125/2009 e n. 284/2007; ordinanze n. 415/2008 e n. 454/2006. Sul sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, v. citata sentenza n. 170/1984. In tema di contro limiti, v. citate sentenza n. 284/2007 e ordinanza n. 454/2006.
Massima n. 34942
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis , commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 225, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La normativa regionale sull'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non si pone in contrasto con il d.lgs. n. 114 del 1998, e in particolare con l'art. 11, in quanto introduce una disciplina di settore di sostanziale liberalizzazione che, in conformità con quella statale, prende in considerazione una serie di parametri, quali il settore merceologico di appartenenza, la dimensione dell'esercizio commerciale e gli effetti sull'occupazione; sicché la disciplina della Regione è riconducibile alla propria competenza in materia di commercio dettando una normativa che, non ponendosi in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, produce effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta, in quanto evita che vi possano essere distorsioni determinate da orari di apertura significativamente diversificati, in ambito regionale, nei confronti di esercizi commerciali omogenei. Neppure è valida la tesi secondo la quale la differenziazione, nell'ambito del medesimo mercato rilevante, tra esercizi commerciali con superficie di vendita sotto i 250 metri quadrati e quelli invece con superficie più ampia, sarebbe prova della lesività delle norme censurate per il loro contrasto con la normativa statale in materia di «tutela della concorrenza» che non prevede siffatta differenziazione, in quanto non risulta di per sé lesiva di parametri costituzionali la scelta del legislatore regionale di regolamentare il settore operando delle differenziazioni non solo in relazione alla dimensione dell'esercizio commerciale ma anche tenendo conto di altri fattori tra i quali il settore merceologico di appartenenza e gli effetti sull'occupazione. Sulla materia "commercio", che rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, v. citate sentenza n. 350/2008 e ordinanza n. 199/2006. Sulla tutela della concorrenza, v. citata sentenza n. 430/2007; sentenza n. 64/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 5 e 9, della stessa legge della Regione Lombardia n. 22 del 2000 sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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