Corte costituzionale

Sentenza n. 280/2010

Corte cost., sent. 23 luglio 2010, n. 280

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
280/2010
Data di deposito
23 luglio 2010
Data di decisione
7 luglio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:280

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34924

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 180, comma 4, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come integrato dall'art. 3, comma 17, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà - espressamente prevista in relazione al servizio pubblico di trasporto di persone e alla locazione senza conducente - di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo. La ratio della scelta legislativa di consentire ai conduttori di mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone di tenere a bordo la fotocopia della carta di circolazione invece dell'originale deve essere ravvisata nella ragionevole esigenza di semplificare la gestione del servizio, attraverso una rapida e sistematica rintracciabilità della documentazione originale per l'espletamento delle pratiche di rinnovo, aggiornamento e revisione periodica dei veicoli, e di prevenire il rischio di smarrimento dei documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare una sorta di tutela dei dipendenti, esonerandoli da una gravosa responsabilità connessa all'eventuale smarrimento. Siffatte finalità si attagliano anche ad ogni altro servizio pubblico che abbia il carattere dell'essenzialità (quale delineato nell'art. 1 della legge n. 146 del 1990) e si connoti per la gestione di un parco automezzi, sicché l'omessa estensione della descritta facilitazione, coerente con la generale tendenza all'autocertificazione, finisce per ledere il principio di ragionevolezza. In ogni caso, il controllo dell'effettivo possesso del documento originale è agevolmente realizzabile attraverso l'invito alla presentazione presso gli uffici di polizia per l'esibizione dello stesso. (E' assorbito l'ulteriore profilo di censura riferito alla dedotta violazione dell'art. 41 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2010.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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