Corte costituzionale
Sentenza n. 280/2010
Corte cost., sent. 23 luglio 2010, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 280/2010
- Data di deposito
- 23 luglio 2010
- Data di decisione
- 7 luglio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:280
Norme oggetto del giudizio
- art. 180, comma 4, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 3, comma 17, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 34924
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 180, comma 4, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come integrato dall'art. 3, comma 17, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà - espressamente prevista in relazione al servizio pubblico di trasporto di persone e alla locazione senza conducente - di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo. La ratio della scelta legislativa di consentire ai conduttori di mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone di tenere a bordo la fotocopia della carta di circolazione invece dell'originale deve essere ravvisata nella ragionevole esigenza di semplificare la gestione del servizio, attraverso una rapida e sistematica rintracciabilità della documentazione originale per l'espletamento delle pratiche di rinnovo, aggiornamento e revisione periodica dei veicoli, e di prevenire il rischio di smarrimento dei documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare una sorta di tutela dei dipendenti, esonerandoli da una gravosa responsabilità connessa all'eventuale smarrimento. Siffatte finalità si attagliano anche ad ogni altro servizio pubblico che abbia il carattere dell'essenzialità (quale delineato nell'art. 1 della legge n. 146 del 1990) e si connoti per la gestione di un parco automezzi, sicché l'omessa estensione della descritta facilitazione, coerente con la generale tendenza all'autocertificazione, finisce per ledere il principio di ragionevolezza. In ogni caso, il controllo dell'effettivo possesso del documento originale è agevolmente realizzabile attraverso l'invito alla presentazione presso gli uffici di polizia per l'esibizione dello stesso. (E' assorbito l'ulteriore profilo di censura riferito alla dedotta violazione dell'art. 41 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2010.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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