Corte costituzionale
Sentenza n. 273/2010
Corte cost., sent. 22 luglio 2010, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 273/2010
- Data di deposito
- 22 luglio 2010
- Data di decisione
- 7 luglio 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:273
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
- art. 17, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
- art. 7, decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 34892
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, sostituendo l'art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sanziona come mero illecito amministrativo le condotte di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento di autorizzazione o concessione dell'autorità competente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, formulata dalla difesa erariale, per non avere il rimettente esplorato la possibilità di dare della norma censurata un'interpretazione costituzionalmente orientata, fondata sulla coesistenza tra sanzione amministrativa e sanzione penale, in conseguenza della ritenuta non operatività del principio di specialità sancito dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, detto principio è applicabile all'ipotesi dell'impossessamento abusivo di acqua pubblica in forza del necessario riferimento alla struttura delle fattispecie, piuttosto che al bene protetto, per l'identificazione del rapporto di specialità tra norma amministrativa e norma penale, con la conseguenza che l'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999 deve prevalere sull'art. 624 cod. pen. D'altra parte, la coesistenza della sanzione penale e di quella amministrativa non sarebbe necessariamente il frutto di un'interpretazione costituzionalmente orientata. L'effetto di depenalizzazione, scaturente dall'applicazione del principio di specialità, è stato voluto dal legislatore, che ben conosceva il sistema normativo nel quale la nuova disposizione andava ad inserirsi. La valutazione sulle questioni si riduce, pertanto, alla verifica della non manifesta irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore con l'introduzione della norma censurata.
Massima n. 34893
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, sostituendo l'art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sanziona come mero illecito amministrativo le condotte di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento di autorizzazione o concessione dell'autorità competente. La censurata scelta di depenalizzazione si inserisce in un disegno volto a regolare in modo sistematico l'utilizzazione collettiva di un bene indispensabile e scarso, come l'acqua, che comporta la prevalenza delle regole amministrative di fruizione sul mero aspetto dominicale. L'art. 1 della legge n. 36 del 1994 ha legato l'integrale pubblicizzazione delle acque superficiali e sotterranee alla salvaguardia di tale risorsa ed alla sua utilizzazione secondo criteri di solidarietà, mentre l'art. 95 del r.d. n. 1775 del 1933 ha previsto come necessarie, per gli usi diversi da quelli domestici, l'autorizzazione alla ricerca ed allo scavo e la concessione per l'utilizzo. Pertanto, spetta alla pubblica amministrazione competente programmare, regolare e controllare il corretto utilizzo del bene acqua in un dato territorio, non già in una prospettiva di mera tutela della proprietà demaniale, ma in quella del contemperamento tra la natura pubblicistica della risorsa e la sua destinazione a soddisfare i bisogni domestici e produttivi dei consociati. Questi ultimi hanno titolo ad utilizzare le acque sotterranee, nel rispetto delle norme pubblicistiche poste a tutela dell'integrità della risorsa, che non può essere indiscriminatamente depauperata da prelievi che sfuggono ai poteri regolativi dell'autorità. La scelta legislativa di sanzionare solo in via amministrativa eventuali comportamenti trasgressivi delle regole di utilizzo delle acque non è manifestamente irragionevole giacché deve aversi primariamente riguardo al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nell'accesso ad un bene che appartiene in principio alla collettività. Altre soluzioni sarebbero astrattamente possibili, ma non spetta alla Corte sindacare nel merito le discrezionali scelte sanzionatorie del legislatore, una volta esclusa la manifesta irragionevolezza della norma censurata. Ulteriore motivo di inammissibilità è la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, non avendo il rimettente precisato i beni di minore rilevanza assistiti da una tutela più intensa di quella prevista per l'acqua ed indicato criteri oggettivi per istituire una gerarchia di valori costituzionali. Né ha maggior pregio la censura di arbitrarietà della depenalizzazione sotto il profilo intertemporale, giacché i comportamenti anteriori all'entrata in vigore della norma de qua sarebbero sanzionati penalmente mentre quelli successivi soltanto in via amministrativa. Se il ragionamento potesse avere ingresso nella considerazione del giudice costituzionale, tutte le norme di depenalizzazione sarebbero illegittime, poiché vi è pur sempre un termine temporale della loro entrata in vigore. In ogni caso, il prospettato effetto discriminatorio non potrebbe verificarsi in ragione dell'art. 2 cod. pen., del quale non si tiene alcun conto nell'ordinanza di rimessione, con conseguente difetto di rilevanza della sollevata questione. Infine, posto che la legge non distingue tra utilizzazioni industriali, agricole o di altro tipo, ma soltanto tra usi domestici e altri usi, non è ipotizzabile una discriminazione tra gli usi industriali e gli altri usi possibili, che possono essere di vario genere e sono tutti assoggettabili, in caso di trasgressione delle norme amministrative, al medesimo regime sanzionatorio, sicché la questione é inammissibile per erronea ricostruzione del quadro normativo. Sulla discrezionalità spettante al legislatore nella configurazione delle ipotesi criminose, nella determinazione delle sanzioni e nella depenalizzazione di fatti già configurati come reati, e sui limiti del relativo sindacato di costituzionalità, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 364/2004, n. 317/1996, n. 313/1995, ordinanze n. 110/2003, n. 144/2001 e n. 58/1999. In tema di "norme penali di favore", v. la citata sentenza n. 394/2006, impropriamente richiamata dal rimettente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), che sostituisce l'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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