Corte costituzionale

Sentenza n. 266/2010

Corte cost., sent. 22 luglio 2010, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
266/2010
Data di deposito
22 luglio 2010
Data di decisione
7 luglio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:266

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Lombardia n. 19 del 6 agosto 2009
  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 53 del 17 settembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34864

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE), la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 di approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010, a causa della completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dall'art. 9 della richiamata direttiva 79/409/CEE, quale quello di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità». Sul potere di deroga esercitabile in via eccezionale per l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla normativa comunitaria, v. citate sentenze n. 168/1999 e n. 250/2008.

Massima n. 34865

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE), l'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53, che disciplina l'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009, in quanto la motivazione di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità», seppure formalmente esistente, risulta fondata su petizioni di principio prive di alcun riferimento alle condizioni concrete che avrebbero potuto, in ipotesi, giustificare la deroga adottata. Sul potere di deroga esercitabile in via eccezionale per l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla normativa comunitaria, v. citate sentenze n. 168/1999 e n. 250/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)];

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 [Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")].

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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