Corte costituzionale

Sentenza n. 256/2010

Corte cost., sent. 15 luglio 2010, n. 256

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
256/2010
Data di deposito
15 luglio 2010
Data di decisione
7 luglio 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:256

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 34849

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale, non viene in rilievo un problema di ammissibilità sotto il profilo della non consentita impugnazione di atti endoprocedimentali della competizione elettorale, poiché la medesima questione di costituzionalità è stata sollevata, ai sensi dell'art. 83- undecies dello stesso d.P.R. n. 570 del 1960, nella sede dell'impugnazione giurisdizionale dell'atto terminale del procedimento elettorale, rappresentato dal verbale di proclamazione degli eletti.

Massima n. 34850

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale, non comporta inammissibilità la circostanza che la questione sia stata promossa dal giudice a quo con sentenza e non con ordinanza. Infatti, come si desume dagli atti di promovimento, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, il rimettente - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Sul punto, v. la citata sentenza n. 151/2009.

Massima n. 34851

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, dedotta dalle parti resistenti, per asserita carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia a quo . Premesso che i controlli effettuati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e da quello centrale hanno natura amministrativa, non può considerarsi implausibile l'affermazione del rimettente in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione sul giudizio principale, riconducibile nell'ambito della giurisdizione amministrativa avente ad oggetto le operazioni elettorali, in cui rientra anche l'impugnazione degli atti amministrativi adottati dai competenti Uffici elettorali in ordine all'ammissione o ricusazione dei candidati, delle liste e dei relativi contrassegni. Per l'affermazione che, nell'ordine logico di trattazione delle eccezioni pregiudiziali, spetta alla Corte «stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre», v., da ultimo, la citata sentenza n. 181/2010. Per il rilievo che la collocazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale e di quello centrale, rispettivamente, presso la Corte d'appello e la Corte di cassazione «non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti», v. la citata sentenza n. 259/2009.

Massima n. 34852

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impugnati, in riferimento agli artt. 49 e 51 Cost., nella parte in cui non prevedono il sindacato dell'Ufficio elettorale centrale sul rispetto, da parte dei presentatori delle liste, delle disposizioni statutarie o di legge relative alla presentazione delle candidature ed alla partecipazione del partito politico ad una competizione elettorale. Il rimettente ha chiesto un intervento di tipo manipolativo che non è consentito alla Corte, poiché non è ravvisabile, nella specie, una soluzione costituzionalmente obbligata per quanto concerne sia il tipo di tutela che dovrebbe essere introdotta a favore dei soggetti interessati, sia i criteri in base ai quali gli uffici elettorali dovrebbero decidere le controversie interne a ciascun partito politico - le cui normative, ove esistenti, potrebbero presentare profili del tutto specifici in relazione alle rispettive loro organizzazioni - sia il relativo procedimento. Elementi, questi, in ordine ai quali deve potersi esplicare pienamente la discrezionalità politica del legislatore, data la pluralità delle possibili soluzioni concretamente adottabili, nel quadro di una più ampia valutazione attinente all'attuazione di quanto previsto dall'art. 49 Cost., con riferimento al diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. (Resta assorbito l'esame di ogni altra questione pregiudiziale o di merito). Per la manifesta inammissibilità di altra questione, parimenti vertente sulle competenze degli uffici elettorali, v. la citata ordinanza n. 407/1999. Nel senso che il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti politici trova nel momento elettorale la più genuina e significativa espressione, in modo che sia garantita per gli elettori «la possibilità di concorrere democraticamente a determinare la composizione e la scelta degli organi politici rappresentativi», v. la citata sentenza n. 429/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento agli articoli 49 e 51 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con gli atti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2010.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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