Corte costituzionale
Sentenza n. 255/2010
Corte cost., sent. 15 luglio 2010, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 255/2010
- Data di deposito
- 15 luglio 2010
- Data di decisione
- 7 luglio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:255
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 25 del 26 ottobre 2009
- art. 8, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 25 del 26 ottobre 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. l), decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005
- art. 12, decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005
- art. 47, decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005
- regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938
- legge n. 880 del 4 giugno 1938
Massime
Massima n. 34847
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25, il quale stabilisce che, «Ai fini della presente legge, per "sistema integrato delle comunicazioni" si intende il settore che comprende le seguenti attività: a) editoria fruibile attraverso internet; b) radio e televisione; c) cinema; d) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; e) sponsorizzazioni». Il suddetto art. 3 costituisce il Capo II dei complessivi cinque capi di cui è composta la legge regionale, denominato «Interventi a sostegno del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità». Il ricorrente muove dai due assunti interpretativi: a) la normativa statale in tema di «sistema integrato delle comunicazioni» attiene alla materia della tutela della concorrenza nel settore economico delle comunicazioni; b) la normativa regionale impugnata incide anch'essa sulla disciplina della concorrenza nello stesso settore economico. Il primo assunto è corretto, ma dalla correttezza dell'esaminato primo assunto del ricorrente, circa la ratio della normativa statale sopra citata, non segue, però, che sia corretto anche l'altro suo assunto interpretativo, secondo cui la normativa regionale impugnata opera anch'essa nella materia della «tutela della concorrenza». La natura, l'oggetto e le finalità del «sostegno del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità» dimostrano che detti interventi non riguardano la disciplina dei mercati ed il contrasto delle posizioni dominanti e che, pertanto, non interferiscono in alcun modo con la normativa statale, dettata a tutela della concorrenza. È evidente, cioè, che la definizione di «sistema integrato delle comunicazioni» contenuta nella denunciata disposizione regionale - recante oltretutto (nell'alinea del comma 1) l'espressa clausola limitativa: «Ai fini della presente legge» - attiene a statuizioni riguardanti la materia «ordinamento della comunicazione», di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost. non evocato quale parametro), ed opera, perciò, su un piano del tutto diverso da quello del d.lgs. n. 177 del 2005, con la conseguenza che la mancata inclusione, da parte del legislatore regionale, dell'«editoria annuaristica ed elettronica» non fruibile attraverso internet, della «stampa quotidiana e periodica» e della «pubblicità esterna» tra le attività ricomprese nel suddetto «sistema integrato» non comporta alcuna violazione del predetto decreto legislativo e, quindi, della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza». Infine, non può essere presa in considerazione - sempre in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - la denunciata ulteriore violazione, ad opera della disposizione impugnata, sia di «princípi fondamentali», sia dei «limiti posti alla legislazione regionale dall'art. 12» del citato d.lgs. n. 177 del 2005, in quanto frutto di un mero errore materiale di compilazione e dunque da ritenere come non fatta.
Massima n. 34848
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25, il quale stabilisce che - al fine di attuare i contratti di servizio pubblico in àmbito regionale e provinciale di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 177 del 2005, stipulati con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione - «nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e del principio di perequazione, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta medesima». Infatti, la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali è riservata alla legge statale e, pertanto, l'intervento del legislatore regionale su tali tributi è precluso, ancorché diretto soltanto ad integrarne la disciplina, salvo che l'intervento sia consentito dalla stessa legislazione statale. Ciò vale anche per il cosiddetto «canone di abbonamento» radiotelevisivo, che ha da tempo assunto natura di prestazione tributaria, istituita e disciplinata dallo Stato, il cui gettito è destinato «quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all'Accademia nazionale di Santa Cecilia) al finanziamento della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488». Del resto, la natura di tributo statale dell'indicato prelievo è stata riconosciuta anche dalla Corte di cassazione, in numerose pronunce, cosí da costituire "diritto vivente". Nella specie, la disposizione regionale impugnata, prevedendo «intese» tra la Regione ed il Ministero delle comunicazioni per l'utilizzazione di una quota parte del canone di abbonamento radiotelevisivo, si pone in palese contrasto con la disciplina statale di tale canone, la quale, da un lato, non consente alcun intervento del legislatore regionale al riguardo e, dall'altro, stabilisce espressamente - all'art. 47 del d.lgs. n. 177 del 2005 - che il gettito di detto tributo erariale è destinato alla copertura dei costi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di «intese» con la Regione sulla destinazione del gettito del medesimo tributo. In tema di tributi, v. citate sentenze n. 123/2010, n. 298, n. 216/2009, n. 2/2006, n. 397/2005. Sul «canone di abbonamento» radiotelevisivo, v. citate sentenze n. 284/2002, n. 535/1988 , n. 81/1963, ordinanze n. 499 e n. 219/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della medesima legge regionale n. 25 del 2009 promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2010.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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