Corte costituzionale
Sentenza n. 245/2010
Corte cost., sent. 8 luglio 2010, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/2010
- Data di deposito
- 8 luglio 2010
- Data di decisione
- 5 luglio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 19 del 26 settembre 2009
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-ter, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Massime
Massima n. 34816
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19, che esclude dal regime dell'autorizzazione ivi previsto «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale». In ragione dell'assoluta identità dei presupposti e della ratio , deve essere nella specie confermato l'orientamento già espresso dalla Corte nella sentenza n. n. 150 del 2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.3, della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45, disposizione che - analogamente alla norma regionale qui denunciata - prevedeva l'esclusione dal regime dell'autorizzazione per gli studi medici e per gli studi odontoiatrici privati che non intendevano chiedere l'accreditamento, in difformità da quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992. In tale occasione, la Corte ha rilevato che la disposizione regionale impugnata disattendeva il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali stabiliscono la necessità di tale autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine di «assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assum[ono] preminente interesse per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure», non rispettando, in tal modo, i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute. Infatti, se è condivisibile che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.), resta, comunque, precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali; né assume rilievo la circostanza che queste strutture non abbiano l'accreditamento presso il servizio sanitario nazionale perché tale elemento non incide sul tipo di prestazioni che esse vengono ad erogare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, dell'art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 26 settembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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