Corte costituzionale
Sentenza n. 232/2010
Corte cost., sent. 24 giugno 2010, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 232/2010
- Data di deposito
- 24 giugno 2010
- Data di decisione
- 21 giugno 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:232
Norme oggetto del giudizio
- art. 113, comma 2, legge della Regione Liguria n. 1 del 2 gennaio 2007
- art. 27, legge della Regione Liguria n. 14 del 3 aprile 2007
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 3, comma 1, legge n. 248 del 4 agosto 2006
Massime
Massima n. 34786
È costituzionalmente illegittimo l'art. 113, comma 2, come sostituito dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14, nella parte in cui non prevede che non possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei medesimi prodotti merceologici oggetto di queste vendite. Il legislatore regionale, estendendo il divieto di vendite promozionali in un periodo antecedente alle vendite di fine stagione o saldi, applicato alla generalità dei prodotti merceologici, ha, infatti, invaso la sfera di competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza; resta assorbito l'ulteriore profilo riguardante la dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. In tema di tutela della concorrenza, v. citate sentenze n. 45/2010 e n. 430/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), come sostituito dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007), nella parte in cui non prevede che non possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei medesimi prodotti merceologici oggetto di queste vendite.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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