Corte costituzionale
Sentenza n. 223/2010
Corte cost., sent. 24 giugno 2010, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 223/2010
- Data di deposito
- 24 giugno 2010
- Data di decisione
- 21 giugno 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:223
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Campania n. 10 del 22 luglio 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 45, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)
- art. 45, comma 6, codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)
- art. 142, codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)
- art. 201, comma 1, bis, lett. e) e f), codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)
- art. 192, decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992
- art. 2, comma 1, decreto ministeriale del 15 agosto 2007
Massime
Massima n. 34764
Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità "autovelox" sulle strade di proprietà regionale), impugnata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ) e l ), Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa regionale, per genericità della censura riferita all'intero testo della denunciata legge regionale, poiché il ricorso statale contiene una motivazione sintetica, ma non generica, della censura rivolta all'intera legge regionale e passa inoltre ad illustrare una serie di specifiche presunte violazioni di norme costituzionali da parte di singoli articoli della legge medesima. Sulle condizioni di ammissibilità di questioni aventi ad oggetto un'intera legge, v. le citate sentenze n. 59/2006, n. 74/2004 e n. 94/2003.
Massima n. 34765
È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h ) e l ), Cost., la legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità "autovelox" sulle strade di proprietà regionale), poiché, nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001, la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. Quanto alle disposizioni espressamente censurate dal ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 2, comma 1, dell'impugnata legge regionale, che non consente l'uso repressivo degli apparecchi di misurazione della velocità, si pone in contrasto con la normativa statale (art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992), secondo cui «per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate»; e l'art. 5, comma 2, che dispone che «tra la segnalazione e l'"autovelox" deve esserci una distanza di quattro chilometri», contrasta con l'art. 142, comma 6- bis , dello stesso d.lgs., per il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Le norme impugnate e quelle che residuerebbero tendono a sostituirsi alle norme del Nuovo codice della strada aventi lo scopo di indurre gli automobilisti ad un corretto comportamento nella guida, anche al fine di sanzionare il superamento dei limiti di velocità. In merito all'attribuzione della disciplina della circolazione stradale alla competenza esclusiva dello Stato, v. la citata sentenza n. 428/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità "autovelox" sulle strade di proprietà regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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