Corte costituzionale

Sentenza n. 221/2010

Corte cost., sent. 17 giugno 2010, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/2010
Data di deposito
17 giugno 2010
Data di decisione
9 giugno 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, lett. a), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 4 giugno 2009
  • art. 8, comma 8, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002
  • art. 1, comma 5, lett. b), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 4 giugno 2009
  • art. 1, comma 5, lett. c), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 4 giugno 2009
  • art. 9, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002
  • art. 17, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002
  • art. 1, comma 5, lett. k), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 4 giugno 2009
  • art. 56, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002
  • art. 7, comma 9, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 4 giugno 2009

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • art. 93, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 128, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 4, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 57, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 92, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 6, direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985
  • art. 12, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 14, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 20, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 24, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 26, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Massime

Massima n. 34756

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lett. a ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che ha modificato l'art. 8, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, per genericità della relativa censura, sollevata dalla difesa regionale, dato che, dall'esame del ricorso emerge, con sufficiente specificità, il contenuto della doglianza proposta, la quale si basa sulla deduzione del contrasto tra la norma regionale e un principio fondamentale di riforma economico-sociale desumibile dalla legislazione dello Stato in materia.

Massima n. 34757

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 5, lett. a ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che ha modificato l'art. 8, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14. Nel caso in esame, il limite secondo il quale l'attività di progettazione debba svolgersi in base all'articolazione stabilita dall'art. 93 del d.lgs. n. 163 del 2006 (il quale prevede che «la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva») - disposizione che costituisce «elemento coessenziale alla riforma economico-sociale» - non è stato osservato, atteso che la disposizione impugnata prevede la non essenzialità della progettazione preliminare, considerandola assorbita nell'approvazione dell'elenco annuale dei lavori. In tema di lavori pubblici, v., citate, sentenze n. 401/2007 e 482/1995.

Massima n. 34758

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lett. b ) e c ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che ha modificato gli artt. 9 e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa indicazione delle ragioni in base alle quali il Codice degli appalti sarebbe espressione di principi fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto il ricorso specifica, nella parte introduttiva, le ragioni per le quali le disposizioni del Codice degli appalti pubblici, prese in considerazione, possono essere qualificate come espressione di principi fondamentali di riforma economico-sociale, nonché le ragioni del riferimento anche alle disposizioni del novellato titolo V della parte seconda della Costituzione.

Massima n. 34759

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 1, comma 5, lett. b ) e c ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che ha modificato gli artt. 9 e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14. La diversità di regolamentazione tra la normativa statale (secondo cui gli incarichi di progettazione devono essere affidati utilizzando, ai fini dell'aggiudicazione, «il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa») e la normativa impugnata (in base alla quale invece, previsto che le stazioni appaltanti debbano optare "preferibilmente" per il citato criterio stabilito dalla normativa statale) non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale. Il legislatore regionale, con la impugnata disposizione, non ha escluso, in via aprioristica e astratta, uno dei due possibili criteri di aggiudicazione, ma ha soltanto indicato un ordine di priorità nella scelta, che non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante di ricorrere all'altro criterio, cioè a quello del prezzo più basso. Ne consegue che la normativa regionale, rispetto a quella statale, si limita ad imporre un obbligo di motivazione, in linea, tra l'altro, con il principio generale consacrato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 qualora l'amministrazione decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso. Tale diversità non è suscettibile di ridurre la partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara, non avendo alcuna capacità di recare un vulnus , in particolare, ai principi della libera circolazione delle persone e delle merci.

Massima n. 34760

E' inammissibile, per erronea indicazione del parametro interposto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lett. k ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, nella parte in cui, modificando l'art. 56, comma 2, della precedente legge n. 14 del 2002, prevede che gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote determinate dal Presidente della Regione. Dal contenuto delle richiamate norme risulta che la disposizione regionale impugnata - riguardando le modalità di determinazione dell'importo dei finanziamenti che possono essere concessi dalla Regione alle amministrazioni aggiudicatrici - attiene ai rapporti "esterni" tra queste ultime e la Regione stessa. La norma statale evocata dal ricorrente (art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006), invece, è relativa ai criteri di fissazione dei compensi spettanti ai soggetti che prestino la loro attività nel corso della realizzazione dell'opera a partire dalla procedura di gara, sicché essa incide sui rapporti "interni" tra tali soggetti e la stazione appaltante. In definitiva, la disposizione statale, avendo un differente ambito applicativo rispetto a quella regionale, non può essere utilmente evocata quale limite alla competenza statutaria della Regione in materia.

Massima n. 34761

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per mancato riferimento alla violazione dei parametri statutari in quanto non sorretta da valide argomentazioni.

Massima n. 34762

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, che, per la realizzazione delle opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica, riduce del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali. Tenuto conto che la procedura di valutazione di impatto ambientale è autonoma, ancorché connessa, rispetto al procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca, non è ravvisabile alcuna interrelazione tra la riduzione della durata dei procedimenti e la violazione dei precetti contenuti nelle norme statali evocate, che la Regione e le amministrazioni aggiudicatrici sono comunque tenute ad osservare. In tema di VIA, v. citata sentenza n. 234/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettere b), c), e dell'art. 7, comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2009, proposte in riferimento all'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), «in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e) e l)», nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettera k), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2009, proposta in riferimento all'art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963 «in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere e) e l)», con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze