Corte costituzionale
Sentenza n. 216/2010
Corte cost., sent. 17 giugno 2010, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/2010
- Data di deposito
- 17 giugno 2010
- Data di decisione
- 9 giugno 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007
- art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 11 maggio 2006
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 49, Trattato CE
- art. 81, Trattato CE
- art. 87, Trattato CE
- C-169/08, sentenza Corte di Giustizia C.E. del 17 novembre 2009
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1905
Massime
Massima n. 34751
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., poiché incompatibile con la norma interposta dell'art. 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte di giustizia, a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia operato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 103/2008 (a seguito della sentenza n. 102/2008) per l'interpretazione degli artt. 49 e 87 del Trattato CE. Le ragioni di contrasto dell'impugnato art. 4 con l'art. 117, primo comma, Cost. valgono anche per il suddetto articolo nella sua formulazione originaria - precedente alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007 - il quale stabiliva, al pari della successiva formulazione oggetto del ricorso in esame, che il soggetto passivo dell'imposta dovesse avere domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale deve pertanto estendersi, in via consequenziale, a tale previgente formulazione normativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007);
2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo originario.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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