Corte costituzionale
Sentenza n. 214/2010
Corte cost., sent. 17 giugno 2010, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/2010
- Data di deposito
- 17 giugno 2010
- Data di decisione
- 9 giugno 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:214
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 4, legge della Regione Puglia n. 26 del 20 dicembre 1973
- art. 1, legge della Regione Puglia n. 28 del 30 settembre 1986
- art. 21, comma 4, lett. f), legge della Regione Puglia n. 27 del 20 dicembre 1973
- art. 2, legge della Regione Puglia n. 26 del 30 settembre 1986
- art. 5, comma 2, legge della Regione Puglia n. 26 del 20 dicembre 1973
- art. 4, legge della Regione Puglia n. 6 del 25 febbraio 2010
Parametri
- art. 133, Costituzione
- art. 63, legge n. 349 del 22 maggio 1971
- art. 15, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 19, comma 2, statuto regione Puglia
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 34744
Nel giudizio incidentale di costituzionalità non possono essere esaminati gli autonomi vizi eccepiti dalle parti, ma non dal giudice a quo , sicché nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), impugnato in riferimento all'art. 133 Cost., non può divenire oggetto di scrutinio la censura formulata dalla parte ricorrente nel processo principale e relativa alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., parametro non invocato dal rimettente. Sul punto, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 362/2008.
Massima n. 34745
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost., l'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1986, il quale prevede che, quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima. Il legislatore regionale, distaccandosi sia dalla disciplina statale in materia di enti locali sia dalla corrispondente normativa statutaria, ha eluso la speciale procedura delineata dall'evocato parametro costituzionale, che - a garanzia della partecipazione popolare al procedimento e della necessaria assunzione di responsabilità da parte del massimo organo rappresentativo della Regione - prescrive inderogabilmente, per la modifica delle circoscrizioni comunali, come per il mutamento di denominazione e l'istituzione di nuovi Comuni, il referendum consultivo delle popolazioni interessate e l'approvazione di un'apposita legge regionale, non consentendone in nessun caso, neppure per le ipotesi ritenute di minor rilievo, la surroga con altri elementi procedimentali. Sull'obbligatorietà del referendum previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost. e sulla relativa finalità di garantire l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate, v. le citate sentenze n. 237/2004, n. 94/2000, n. 433/1995, n. 279/1994, n. 107/1983 e n. 204/1981.
Massima n. 34746
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1986, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, lett. f ), della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 26 del 1986, limitatamente alle parole «quando manca l'accordo dei Comuni interessati», poiché tale previsione fa corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa, quanto alle parole colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'effetto di escludere il referendum in caso di modifica della circoscrizione territoriale a seguito di permuta del territorio concordata fra due o più Comuni contermini.
Massima n. 34747
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1986, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010, limitatamente alle parole «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.». Non osta, a tal fine, che la disposizione dichiarata illegittima in via consequenziale sia sopravvenuta allo stesso giudizio a quo , poiché il relativo apprezzamento della Corte non presuppone la rilevanza delle norme per la decisione del processo principale, ma cade sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali. In quest'ottica, il citato art. 4 riproduce il medesimo vizio di incostituzionalità da cui è affetta la norma impugnata dal rimettente, sotto il profilo della sottrazione al referendum della procedura di modifica della circoscrizione territoriale in caso di accordo tra Comuni, ponendosi con quest'ultima in un rapporto tale per cui la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata non sarebbe da sé sola idonea a rimuovere integralmente un vizio in parte riprodotto dalla successiva legislazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali);
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, lettera f), della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come modificato dall'art. 2 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 26 (Modifica alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo), limitatamente alle parole: «quando manca l'accordo dei Comuni interessati»;
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 26 del 1973, come modificato dall'art. 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di circoscrizioni comunali), limitatamente alle parole: «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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