Corte costituzionale
Sentenza n. 199/2010
Corte cost., sent. 10 giugno 2010, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 199/2010
- Data di deposito
- 10 giugno 2010
- Data di decisione
- 7 giugno 2010
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, legge della Regione Calabria n. 15 del 23 aprile 2009
- art. 4, legge della Regione Calabria n. 15 del 23 aprile 2009
- art. 6, comma 1, lett. c), legge della Regione Calabria n. 15 del 23 aprile 2009
- art. 8, comma 5, legge della Regione Calabria n. 15 del 23 aprile 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- Allegato IV, art. 1, lett. e), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 34716
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso e della conseguente rinuncia allo stesso ricorso - non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) -, elementi che escludono un ulteriore interesse al ricorso.In senso analogo, v. citate ordinanze nn. 126 e 117/2010.
Massima n. 34717
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6, comma 1, lett. c ), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso e della conseguente rinuncia allo stesso ricorso - non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) -, elementi che escludono un ulteriore interesse al ricorso. In senso analogo, v. citate ordinanze nn. 126 e 117/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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