Corte costituzionale

Sentenza n. 199/2010

Corte cost., sent. 10 giugno 2010, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
199/2010
Data di deposito
10 giugno 2010
Data di decisione
7 giugno 2010
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:199

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 4, legge della Regione Calabria n. 15 del 23 aprile 2009
  • art. 4, legge della Regione Calabria n. 15 del 23 aprile 2009
  • art. 6, comma 1, lett. c), legge della Regione Calabria n. 15 del 23 aprile 2009
  • art. 8, comma 5, legge della Regione Calabria n. 15 del 23 aprile 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34716

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso e della conseguente rinuncia allo stesso ricorso - non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) -, elementi che escludono un ulteriore interesse al ricorso.In senso analogo, v. citate ordinanze nn. 126 e 117/2010.

Massima n. 34717

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6, comma 1, lett. c ), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso e della conseguente rinuncia allo stesso ricorso - non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) -, elementi che escludono un ulteriore interesse al ricorso. In senso analogo, v. citate ordinanze nn. 126 e 117/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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