Corte costituzionale

Sentenza n. 188/2010

Corte cost., sent. 28 maggio 2010, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/2010
Data di deposito
28 maggio 2010
Data di decisione
26 maggio 2010
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:188

Parametri

  • art. 68, comma 3, Costituzione
  • art. 6, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 4, legge n. 140 del 20 giugno 2003
  • art. 5, legge n. 140 del 20 giugno 2003

Massime

Massima n. 34689

In relazione al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in occasione del procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale a carico di un senatore, per il diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza all'utilizzazione dei tabulati telefonici relativi ad utenza mobile in uso ad altro indagato, contenenti intercettazioni "indirette" di conversazioni del parlamentare, va dichiarato che spettava al Senato della Repubblica negare, con deliberazione del 21 dicembre 2007, l'autorizzazione, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ad utilizzare nei confronti del senatore Giuseppe Valentino i tabulati di conversazioni telefoniche relativi ad una utenza mobile in uso a Michele Sinibaldi, acquisiti nell'ambito del procedimento penale n. 32200/06 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Infatti, il Senato ha messo in evidenza che il giudice, a fondamento della richiesta, non aveva posto un giudizio di «necessità» della utilizzazione, così disattendendo il precetto normativo e, perciò, ha negato l'autorizzazione; il che non esorbita dalle attribuzioni, ma corrisponde ai poteri del Senato stesso di vagliare i presupposti di legittimità di quanto richiesto. Superfluo, quindi, resta l'ulteriore assunto, secondo cui in ogni caso gli elementi di prova disponibili avrebbero logicamente condotto ad un giudizio negativo sulla «necessità». Ciò che conta è che questo giudizio è mancato e spettava, quindi, al Senato rilevarlo. Va aggiunto che la valutazione di necessità, in genere, è sempre aprioristica, rispetto ad un mezzo di prova (salva, poi, la conferma attraverso il concreto risultato probatorio), ma è pur sempre formulabile, ovviamente in relazione alla specifica attitudine probatoria dell'atto: in particolare, in tema di tabulati, alle utenze venute a contatto, alla qualità in entrata o uscita della chiamata, ai dati temporali (compresa la durata) e, se si tratta di utenze mobili, alla localizzazione e agli spostamenti degli interlocutori. Neppure, dunque, per questa via sarebbe stato possibile sottrarsi al giudizio di «necessità». Sull'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi, v. citata ordinanza n. 275/2008.

Massima n. 34690

In relazione al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in occasione del procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale a carico di un senatore, per il diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza all'acquisizione di tabulati concernenti il traffico telefonico relativo a tutte le utenze in uso al parlamentare, va dichiarato che spettava al Senato della Repubblica negare, con la medesima deliberazione del 21 dicembre 2007, l'autorizzazione, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell'ambito del medesimo procedimento penale n. 32200/06, ad acquisire i tabulati di tutte le utenze telefoniche fisse e mobili in uso al senatore Giuseppe Valentino per il periodo tra il 10 e il 20 luglio 2005. La richiesta della Procura risulta formulata in termini di «necessità assoluta» con riguardo ad una estensione assai ampia degli atti da compiere, limitati sì, ma solo con riguardo al periodo "interessato", mentre erano diretti genericamente e onnicomprensivamente «ai tabulati delle comunicazioni telefoniche intercorse su tutte le utenze fisse e mobili in uso al senatore Valentino», senza alcuna previa indicazione specificativa - ad esempio - tra quelle private e quelle professionali o di appartenenza istituzionale, tra quelle in uso esclusivo o in uso promiscuo; il tutto, con una evidente idoneità intrusiva e senza alcuna particolare spiegazione. La richiesta, poi, non propone all'organo parlamentare alcun elemento e argomento per apprezzare la "continenza" dell'atto nel rapporto tra esigenze di investigazione e esigenze - appunto - di "contenere" nei limiti della «necessità (assoluta)» l'incidenza sui valori costituzionali tutelati. Si preoccupa, invece, di censurare una esorbitanza nel momento in cui il Senato si sarebbe - esso - «appropriato di un potere di bilanciamento degli interessi in gioco». È chiaro, al riguardo, che il bilanciamento deve essere operato - nella prospettiva della predicata «necessità» - dall'autorità procedente e richiedente, la quale, tuttavia, è tenuta a darne conto nella motivazione. Il che nella specie non è avvenuto. Analogo rilievo va fatto con riguardo al mancato ricorso o - meglio - alla mancata rappresentazione delle ragioni dell'omesso ricorso ad atti di investigazione alternativi, essendo di tutta evidenza che la concreta indisponibilità o impraticabilità o anche solo difficoltà di indagini alternative tanto più giovano a giustificare l'atto nei confronti del parlamentare in termini di «necessità». Sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi, v. citata ordinanza n. 276/2008

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara:

a) che spettava al Senato della Repubblica negare, con deliberazione del 21 dicembre 2007, l'autorizzazione, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ad utilizzare nei confronti del senatore Giuseppe Valentino i tabulati di conversazioni telefoniche relativi ad una utenza mobile in uso a Michele Sinibaldi, acquisiti nell'ambito del procedimento penale n. 32200/06 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

b) che spettava al Senato della Repubblica negare, con la medesima deliberazione del 21 dicembre 2007, l'autorizzazione, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell'ambito del medesimo procedimento penale n. 32200/06, ad acquisire i tabulati di tutte le utenze telefoniche fisse e mobili in uso al senatore Giuseppe Valentino per il periodo tra il 10 e il 20 luglio 2005.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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