Corte costituzionale
Sentenza n. 186/2010
Corte cost., sent. 28 maggio 2010, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 186/2010
- Data di deposito
- 28 maggio 2010
- Data di decisione
- 26 maggio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:186
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009
- art. 5, comma 2, legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009
- art. 5, comma 3, legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009
- art. 6, legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009
- art. 8, legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009
- art. 9, comma 2, legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009
- art. 9, comma 1, legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009
- art. 9, comma 3, legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003
- decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 2, comma 3, lett. a), decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, con riferimento all', lett. s), Costituzione
- decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 5, comma 2, legge regionale Liguria n. 30 del 6 agosto 2009
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 34683
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, in quanto si risolve nella sola affermazione che il mancato richiamo delle procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE, recepita dal d.P.R. n. 357 del 1997, come modificato dal d.P.R. n. 120 del 2003, comporterebbe la violazione della disciplina statale in materia. Pertanto, il ricorso non esplicita le argomentazioni, anche minime, atte a suffragare la censura proposta e neppure indica esattamente la norma costituzionale asseritamente violata. In senso analogo, v. citate sentenze n. 38/2007, n. 251/2009, n. 250/2009, n. 232/2009.
Massima n. 34684
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, limitatamente alla parte in cui consente di assoggettare a VIA regionale, nel contesto della conferenza dei servizi deliberante, i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle autostrade, come definite all'art. 2, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 285 del 1992 (non invece nella parte in cui richiama la disciplina concernente l'infrastruttura ferroviaria regionale, come definita dall'art. 12 della legge). Infatti, la legge regionale impugnata, all'art. 2, ha enucleato una definizione di opera infrastrutturale autostradale di propria competenza, diversa da quelle di interesse nazionale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni. Orbene, tale definizione non consente di fondare la competenza della Regione Liguria a rendere la VIA, in relazione ai progetti di costruzione delle autostrade, nell'osservanza della disciplina dalla stessa stabilita, ed indipendentemente dal procedimento di competenza statale disegnato dal più volte citato d.lgs. n. 152 del 2006. Conseguentemente, la disciplina riguardante la VIA in materia di autostrade regionali si pone in contrasto con la citata disciplina statale in materia ambientale, e pertanto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Massima n. 34685
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5, comma 2 e 3, e gli artt. 6 e 8 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, che prevdono, in relazione alle opere autostradali di interesse regionale, una disciplina attinente alla progettazione e selezione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e la gestione (finanza di progetto e concessioni) di dette opere. Le disposizioni censurate, concernenti la progettazione ed alla selezione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, esorbitano dalla competenza legislativa regionale con violazione della disciplina statale contenuta nel d.lgs. 163 del 2006, con il quale lo Stato ha esercitato la propria competenza nella materia tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.). In materia di tutela della concorrenza, v. citate sentenze n. 431, n. 401/2007, n. 411, n. 322/2008, n. 345/2004.
Massima n. 34686
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30. Tale norma stabilisce che nel progetto deve essere contenuta «una relazione del progettista attestante la sua rispondenza alle condizioni e prescrizioni apposte in sede di conferenza di cui all'articolo 7, comma 1, o i motivi significativi per i quali ci si sia discostati dalle stesse». Siffatta previsione contrasta con l'art. 4, comma 3, del d.lgs n. 163 del 2006 in quanto, stabilendo il contenuto del progetto definitivo, redatto da parte del soggetto cui è stata affidata la realizzazione dell'intervento infrastrutturale, ne determina il contenuto negoziale. Tuttavia, la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, che l'ha esercitata, adottando le disposizioni del predetto d.lgs. n. 163 del 2006, appunto nell'esercizio della competenza su quella materia. In senso analogo, v. citata sentenza n. 401/2007.
Massima n. 34687
Trattandosi di disposizioni inscindibilmente connesse ad altre della stessa legge regionale già dichiarate illegittime, va pronunciata l'illegittimità consequenziale limitatamente all'art. 9, commi 1 e 3. Il primo perché, prevedendo che la Regione, entro dodici mesi dalla conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 8, indice la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo redatto da parte del soggetto cui sia stata affidata la realizzazione dell'intervento infrastrutturale, appare inserito in modo inscindibile rispetto ad una fase procedurale oggetto della pronuncia caducatoria principale. Il secondo perché appare a sua volta connesso, in quanto prevede che in sede di quella conferenza di servizi di cui al comma 1, è verificata anche l'ottemperanza alle prescrizioni in precedenza apposte relativamente alla pronuncia di valutazione d'impatto ambientale. In tema di pronuncia di illegittimità costituzionale in via consequenziale, v. citata sentenza n. 18 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale), nella parte in cui consente di assoggettare a VIA regionale i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle autostrade, come definite all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, commi 2 e 3, 6, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Liguria n. 30 del 2009;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Liguria n. 30 del 2009, promossa, in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., con riferimento alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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