Corte costituzionale
Sentenza n. 181/2010
Corte cost., sent. 20 maggio 2010, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 181/2010
- Data di deposito
- 20 maggio 2010
- Data di decisione
- 12 maggio 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:181
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 11 del 14 luglio 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 25, comma 1, legge n. 62 del 18 aprile 2005
- art. 54, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 81, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Massime
Massima n. 34675
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed l ), Cost., poiché introduce il criterio esclusivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'affidamento dei servizi ferroviari. Premesso che, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), il settore dei trasporti (compresi quelli ferroviari) rientra tra i «settori speciali» dei contratti pubblici, il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, nel denunciare il contrasto della censurata norma regionale con gli artt. 54, comma 1, e 81, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, ha invocato disposizioni statali che, ai sensi dell'art. 206, comma 2, dello stesso Codice, non si applicano alla fattispecie de qua . L'esclusivo riferimento a disposizioni statali non conferenti rispetto al caso in esame - con omessa indicazione delle esatte disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006 eventualmente recanti prescrizioni difformi rispetto a quelle oggetto di impugnazione - si risolve nell'erronea indicazione dei termini della questione di costituzionalità e nella proposizione di censure generiche ed indeterminate. (Resta assorbito l'esame di ogni altra questione). Per l'affermazione che spetta alla Corte, nel valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame, «stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre», v., da ultimo, la citata sentenza n. 262/2009. Per l'inammissibilità di questioni in materia di appalti pubblici, per censure «formulate in modo generico ed indeterminato» o per avere il ricorrente omesso di indicare le esatte disposizioni del Codice dei contratti pubblici «eventualmente recanti prescrizioni difformi rispetto a quelle oggetto di impugnazione», v. la citata sentenza n. 45/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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