Corte costituzionale
Sentenza n. 168/2010
Corte cost., sent. 6 maggio 2010, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/2010
- Data di deposito
- 6 maggio 2010
- Data di decisione
- 28 aprile 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 17 giugno 2009
- art. 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 17 giugno 2009
- art. 6, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 17 giugno 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 19, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 65, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 65, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- Parte II, allegato IV, punto 8, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 12, comma 10, 4, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
Massime
Massima n. 34637
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per irritualità della modalità di costituzione della parte convenuta, stante la mancata illustrazione delle conclusioni formulate nell'atto di costituzione, malgrado che l'art. 19, comma 3, delle nuove Norme integrative preveda che l'atto di costituzione della parte resistente rechi «le conclusioni e l'illustrazione delle stesse». La ratio sottesa al citato art. 19, comma 3, delle nuove Norme integrative non è quella di subordinare l'ammissibilità o validità della costituzione in giudizio all'adempimento ivi previsto di illustrare le conclusioni. La corretta instaurazione del contraddittorio, in nome di un principio generale di diritto processuale, è subordinata al rispetto dei previsti termini perentori, mentre la disposizione secondo cui l'atto di costituzione della parte resistente deve contenere anche l'illustrazione delle conclusioni mira a sollecitare una adeguata prospettazione delle rispettive posizioni sin dall'ingresso delle parti nel giudizio, ai fini di un arricchimento della dialettica processuale. Sull'inosservanza del termine per il deposito del ricorso, v. citate ordinanze n. 218/2006, n. 20/2005 e n. 48/2004; sulla validità della costituzione in giudizio della parte convenuta, v. citate sentenze n. 331 e n. 313/2003, n. 477/2000, nonché ordinanza n. 373/ 2001.
Massima n. 34638
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e all'art. 2 dello Statuto per la Regione Valle d'Aosta. La disposizione introduce nella legge regionale n. 11 del 1998 l'art. 90- bis il quale consente, nelle more dell'adeguamento dei P.R.G. alle previsioni di cui agli artt. 13 e 15 della medesima legge del 1998 ed entro certi limiti, l'ampliamento volumetrico - tra l'altro - degli alberghi esistenti «per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva». Orbene, la disposizione impugnata regola soltanto i profili urbanistici degli interventi di ampliamento e non contiene alcuna clausola di esclusione della applicabilità della disciplina, né statale né regionale, relativa alla valutazione di impatto ambientale. D'altra parte, tale normativa ha portata generale di tal che essa trova applicazione per i casi dalla medesima previsti senza necessità di uno specifico richiamo. L'impugnazione riguarda l'art. 4 della legge regionale n. 18 del 2009 anche nella parte in cui non prevede l'esclusione degli interventi di ampliamento, sopra menzionati, in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi. In proposito, stante il carattere immediatamente precettivo degli strumenti di pianificazione costituiti dai piani di bacino (art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006), ai fini del loro rispetto - e nonché di quello dell'art. 65 - non è necessario che per ciascun intervento sia espressamente prevista la loro osservanza. Pertanto, nel caso in esame, il mancato richiamo al rispetto del piano di bacino non significa che la disposizione regionale consenta di disattendere detto piano.
Massima n. 34639
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18 - il quale prevede che i Comuni procederanno ad individuare gli ambiti territoriali di insediamento degli impianti di energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle linee guida adottate con deliberazione della Giunta regionale - in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (il quale prevede che le Regioni possano procedere all'individuazione di specifici siti ed aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle lineeguida nazionali. Queste ultime sono adottate «in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali»). Premesso che la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nel disciplinare gli impianti in parola, essendo titolare della potestà legislativa concorrente, è tenuta al rispetto dei princìpi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia concorrente di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", la denunciata disposizione disattende l'assetto delle rispettive attribuzioni definite, in modo cogente, dal legislatore statale. La mancanza di linee guida nazionali, assunte secondo modalità informate al principio di leale collaborazione, preclude alle Regioni di procedere ad una autonoma individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto. Sul riparto della competenza legislativa in materia di energia, v. citate sentenze n. 1/2008 e n. 383/2005. In materia v. le citate sentenze n. 124, n. 119/2010, n. 282/2009. Sull'assenza di legittimazione delle Regioni ad individuare criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa in assenza di linee guida nazionali, v. citate sentenze n. 282 e n. 166/2009.
Massima n. 34640
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003. La denunciata disposizione prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale in oggetto, sino all'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere insediati i predetti impianti, sulla base di quanto sarà previsto dalle linee guida regionali. Dal canto suo, l'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, dispone che «il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non può comunque essere superiore a centottanta giorni», statuendo un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale, ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» e volto a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo». Al contrario, l'impugnata previsione legislativa regionale non fissa alcun termine massimo di sospensione, giacché, nel testo attualmente vigente, rinvia ad un momento - l'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali di insediamento dei predetti impianti - non puntualmente definito. In senso analogo, v. citate sentenze n. 364/2006, n. 124/2010 e n. 282/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 18 del 2009;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 18 del 2009 proposte, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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